Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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Il capoverso 4 assicura che, se risultasse necessario effettuare un nuovo trapianto, il tempo d’attesa fino a quel momento non venga computato. Si deve tener conto del tempo d’attesa solo per l’organo di cui il paziente ha concretamente bisogno.

Il capoverso 5 precisa che il periodo in cui il paziente non può temporaneamente subire un trapianto vale come tempo d’attesa. Si considera infatti che una malattia non deve svantaggiare il paziente.

Il tempo d’attesa per l’attribuzione di un cuore è al massimo di due anni (cpv. 6). Per i pazienti con tempi d’attesa più lunghi, c’è da chiedersi se l’indicazione medica fornita al momento dell’iscrizione in lista d’attesa fosse corretta, ragion per cui non è giustificato computare tutto il tempo d’attesa.