Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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Le particolarità vanno disciplinate in un accordo tra SwissTransplant e l’UFSP (cpv. 2). L’UFSP deve provvedere a disciplinare la questione della rimunerazione dei compiti delegati.

2.5.2 Art. 52 Protezione dei dati

Per la protezione dei dati si applicano gli articoli corrispondenti dell’ordinanza sui trapianti (cpv. 1). In virtù del principio di trasparenza sancito dalle norme sulla protezione dei dati, prima di essere iscritti in lista d’attesa i pazienti devono essere informati anche sulle regole di base del trattamento dei dati (cpv. 2).

2.6 Capitolo 6: Disposizioni finali

2.6.1 Art. 53 Aggiornamento degli allegati

Per permettere il rapido aggiornamento degli allegati, l’articolo 53 dà al Dipartimento federale dell’interno la competenza in materia. Gli adeguamenti agli sviluppi internazionali – in particolare per l'allegato 3 – possono essere di una certa entità qualora l'UNOS (United Network for Organ Sharing) dovesse cambiare le regole di attribuzione per il fegato.