Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine
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Greffes, SwissTransplant ha sottoscritto un accordo particolare per lo scambio di fegati per i pazienti «super urgent».
In linea di massima e in conformità dell’articolo 23 della legge, questi accordi possono essere conclusi solo per gli organi per i quali non si è riusciti a trovare un ricevente in Svizzera (cpv. 1). L’accordo tra SwissTransplant e l’Établissement français des Greffes contempla un passaggio in tal senso.
È possibile derogare a questo principio unicamente per gli accordi conclusi nel quadro di programmi internazionali per pazienti particolarmente svantaggati, conformemente all’articolo 18 capoverso 2 della legge. Poiché nel quadro di questi programmi si può tener conto di questa particolare circostanza visto che si ha accesso a un pool di pazienti più esteso e poiché anche i pazienti svizzeri possono beneficiare di questa possibilità, occorre dare la precedenza ai pazienti stranieri particolarmente bisognosi rispetto a un paziente svizzero a condizione che vi sia un grado di priorità uguale o maggiore (cpv. 2). Attualmente, la Svizzera non partecipa a nessuno di questi accordi, anche se in passato il centro di trapianto di Basilea ha partecipato al programma di EuroTransplant che promuoveva la disponibilità entro tempi brevi di reni per pazienti altamente immunizzati (programma Euro Hit).
La parità di trattamento tra le organizzazioni di attribuzione estere, richiesta nel caso singolo per un’offerta di organi di cui all’articolo 47, non si applica a questi accordi (cpv. 3), che mirano a dare o danno all’organizzazione partner la precedenza nell’offerta di organi. Poiché, in base all’accordo concluso tra SwissTransplant e l’Étabilissement français des Greffes, la Svizzera riceve dalla Francia un numero di fegati nettamente maggiore del numero di fegati forniti, essa deve dare in contropartita i cuori e i polmoni che non hanno potuto essere attribuiti sul territorio nazionale in primo luogo all'Établissement français des Greffes e solo in secondo luogo ad altre organizzazione estere di attribuzione.
Questi accordi devono essere approvati dall’UFSP (art. 23 cpv. 3 legge sui trapianti). L'approvazione garantisce che lo scambio di organi avvenga in base ai presupposti fissati dall'articolo 48 in materia di accettazione di un’offerta di organo dall’estero (cpv. 4).
2.4.4 Art. 50 Cooperazione internazionale
In conformità dell’articolo 52 della legge e del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulla biomedicina, l'articolo 50 dell’ordinanza prevede che il servizio nazionale di attribuzione scambi regolarmente informazioni con le organizzazioni di attribuzione estere e prenda misure per garantire lo scambio rapido e sicuro di organi a livello internazionale.
2.5 Capitolo 5: Delega di compiti e protezione dei dati
2.5.1 Art. 51 Delega di compiti a SwissTransplant
In virtù dell’articolo 54 della legge, il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. Il capoverso 2 lettera a di questa disposizione menziona espressamente l’attribuzione di organi quale possibile esempio di delega.
Nel messaggio relativo alla legge sui trapianti il Consiglio federale ha rilevato che fosse logico affidare i compiti del servizio di attribuzione nazionale a SwissTransplant, che si occupa già ora dell'attribuzione di organi attraverso il centro di coordinamento nazionale. La delega si concretizza con il disposto del capoverso 1.