Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sull’attribuzione di organi

1 Principi

1.1 La disciplina della legge sui trapianti

L’articolo 18 della legge sui trapianti stabilisce come criteri per l’attribuzione di organi l’urgenza e l’efficacia di un trapianto dal punto di vista medico, il tempo d’attesa e le pari opportunità. Tali criteri devono essere ponderati o classificati secondo un determinato ordine nella pertinente ordinanza e, se necessario, precisati.

Giusta l’articolo 19 della legge, la Confederazione istituisce un servizio nazionale di attribuzione che tiene una lista di attesa, attribuisce gli organi disponibili, organizza e coordina tutte le attività relative all’attribuzione e collabora con le organizzazioni estere. La procedura di attribuzione è disciplinata nella relativa ordinanza.

Le disposizioni dell’ordinanza poggiano sulle considerazioni esposte qui di seguito.

1.2 Condizioni essenziali

Un trapianto ha senso solo se il ricevente può aspettarsi un beneficio ragionevole. Se non è il caso, si deve rinunciare all’attribuzione di un organo, in quanto non è sensato procedere ad un trapianto se si presume con un certo margine di certezza che il paziente sopravvivrà solo per breve tempo dopo l’intervento.

Alcune condizioni essenziali devono essere soddisfatte in ogni caso per l’attribuzione e il trapianto di un organo.

Tra queste condizioni rientra, di norma, l’identità o compatibilità dei gruppi sanguigni tra donatore e ricevente. La compatibilità del gruppo sanguigno riveste grande importanza per il trapianto di organi. Trapiantando un organo di un gruppo sanguigno incompatibile, si corre il rischio di un rigetto acuto dell’organo trapiantato. Vista la grande probabilità di una rapida perdita dell’organo, si deve considerare che la compatibilità del gruppo sanguigno è la condizione sine qua non per l’attribuzione di un organo. È vero che i trapianti tra gruppi sanguigni incompatibili sono possibili e vengono a volte praticati nel caso di donazione da vivente e nel caso del fegato. Con opportuni provvedimenti questi trapianti sarebbero di per sé possibili anche per altri organi di donatori deceduti. Poiché tali provvedimenti preparatori non rispecchiano la prassi seguita in Svizzera, per l’attribuzione si presuppone in linea di massima l’identità o la compatibilità tra il gruppo sanguigno del ricevente e quello del donatore.

Un’altra condizione essenziale riguarda lo stato infettivo: non è sensato attribuire e trapiantare un organo se con esso si trasmette al paziente – o nella peggiore delle ipotesi anche a terzi e alla popolazione – una pericolosa infezione incurabile.

Infine, si tratta di prevenire il rigetto acuto dell’organo: i pazienti immunizzati dispongono di grandi quantità di anticorpi che in caso di trapianto possono provocare una reazione di rigetto acuto dell’organo trapiantato. Anche se è possibile ovviare al rigetto con misure opportune, il trapianto non è considerato sensato se la quantità di tali anticorpi è eccessiva.