Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine

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Svizzera o che secondo la legislazione cantonale possono usufruire dell’assistenza medica in Svizzera (cpv. 2 lett. b-d).

Tuttavia, a prescindere dal summenzionato legame con la Svizzera, vanno iscritte nella lista d’attesa anche tutte le persone per le quali sussiste l’urgenza di un trapianto dal punto di vista medico. È quanto prevede l’articolo 17 capoverso 3 lettera a della legge, secondo cui un organo disponibile è attribuito a una persona non domiciliata in Svizzera se il trapianto è urgente dal punto di vista medico e se nessuna persona domiciliata in Svizzera si trova nella stessa situazione. Logicamente, questa disposizione può essere attuata solo se tali persone sono state registrate nel sistema, ossia se figurano sulla lista d’attesa.

2.1.2.3 Art. 5 Informazione dei pazienti

Al momento dell’iscrizione in lista d’attesa i pazienti vanno informati in modo tale da essere in grado di decidere responsabilmente se vogliono sottoporsi ad un trapianto. L'informazione comprende i rischi, le probabilità di successo e le ripercussioni mediche, sociali e psichiche a lungo termine del trapianto (cpv. 1 lett. a), nonché la necessità di un trattamento di immunosoppressione con i potenziali effetti secondari e rischi e la necessità di sottoporsi a regolari esami di controllo (cpv. 1 lett. b).

Di recente, per soddisfare la domanda sempre più pressante di organi si è cominciato a prendere in considerazione anche organi con criteri di donazione estesi. Si tratta di organi con determinate limitazioni funzionali o di organi di donatori affetti da determinate patologie pregresse, quali epatite virale o meningite. In condizioni favorevoli tali organi possono essere trapiantati con buone probabilità di successo, ma fanno segnare generalmente un elevato tasso di complicanze. Nell’ambito dell’attribuzione i centri di trapianto devono tenere conto della particolarità di tali organi, informandone i pazienti (cpv. 1 lett. c).

Con la loro decisione di iscrivere un paziente nella lista d’attesa, i centri si impegnano ad organizzarsi in modo che un organo attribuito possa essere trapiantato immediatamente. Ciò vale ovviamente solo qualora per il paziente non sussistano motivi d’impedimento di ordine medico o di altro tipo (cfr. al riguardo l’art. 13 dell’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani). Ma anche in un centro ben organizzato può succedere, in via eccezionale e per motivi organizzativi interni (ad es. sala operatoria occupata), che un organo non possa essere trapiantato tempestivamente. È dunque un atto di trasparenza informare il paziente al momento dell’iscrizione nella lista d’attesa (cpv. 1 lett. d). L’articolo 17 capoverso 3 della legge stabilisce a quali condizioni un organo disponibile è attribuito ad una persona non domiciliata in Svizzera. Siccome le persone domiciliate in Svizzera sono generalmente trattate prioritariamente, per le persone non domiciliate la probabilità di vedersi attribuito un organo è piuttosto esigua. Per ragioni di trasparenza è opportuno informare tali persone di questi presupposti al momento dell’iscrizione nella lista d’attesa (cpv. 2).

2.1.2.4 Art. 6 Cancellazione

Le condizioni per la cancellazione dalla lista d’attesa risultano, in parte a contrario, dall’articolo

3. Le persone per le quali un trapianto non è più indicato dal punto di vista medico (ad es. perché sono guarite) o per le quali sussiste una controindicazione medica permanente, vanno cancellate dalla lista d’attesa (cpv. 1 lett. a e b). Vanno anche cancellati i pazienti trapiantati con esito positivo, quelli che non vogliono più figurare nella lista d’attesa o che sono deceduti (cpv. 1 lett. c, d ed e).