Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 28 pagine
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dati anonimizzati del donatore, di cui all’articolo 40 capoverso 3, in modo da permettere una verifica attendibile.
In linea di massima, tutte le organizzazioni di attribuzione estere considerate hanno diritto allo stesso trattamento. L’offerta di organi va quindi trasmessa simultaneamente a tutte le organizzazioni (cpv. 2). Si tratta generalmente di organizzazioni europee, questo per permettere il trasporto e il trapianto degli organi entro il tempo di ischemia.
In virtù dei principi della solidarietà internazionale, l’offerta va comunicata indipendentemente dal fatto che l’organizzazione di attribuzione estera sia disposta a sua volta ad offrire alla Svizzera un organo in eccedenza. Nell'attuale prassi, comunque, le organizzazioni estere con le quali SwissTransplant intrattiene contatti hanno un diritto di reciprocità.
Per evitare danni funzionali agli organi e ridurre il più possibile il tempo di ischemia l’organo è assegnato alla prima organizzazione che accetta l’offerta (cpv. 3).
2.4.2 Art. 48 Offerte di organi provenienti dall’estero
In virtù dell’articolo 23 capoverso 2 della legge, le offerte di organi dall’estero possono essere accettate unicamente dal servizio nazionale di attribuzione. Questa disposizione mira a garantire che non vengano importati in Svizzera organi di origine dubbia o sconosciuta per i quali non si possono fornire garanzie sanitarie. Poiché il servizio nazionale di attribuzione è l’unico autorizzato ad assegnare gli organi si esclude il ricorso ad un altro procedimento. Questo permette anche di applicare al meglio il principio dello scambio rapido e sicuro di dati.
L’articolo 48 elenca le condizioni per l'accettazione di un'offerta di organi provenienti dall'estero: in primo luogo garantire la qualità, la sicurezza e la rintracciabilità dell’organo (lett. a). Questa condizione non è contraria alla possibilità di ricorrere ad organi con criteri di donazione estesi che, pur presentando danni funzionali, sono di qualità sufficiente per il trapianto. La seconda condizione è che il prelievo dell’organo sia avvenuto in condizioni paragonabili a quelle applicabili in Svizzera (lett. b). Vi è comparabilità delle condizioni per la regola dell’opposizione. Pur non essendo prevista dalla legge sui trapianti, tale regola sarebbe infatti conforme alla Costituzione svizzera. Pertanto, nei paesi in cui tale principio è sancito dalla costituzione, il prelievo avviene in condizioni paragonabili a quelle applicabili in Svizzera. Non si avrebbe invece comparabilità per quanto riguarda l’accertamento della morte, qualora per i pazienti in arresto cardiaco e circolatorio si osservasse un periodo di soli due minuti tra l’arresto cardiaco e l’accertamento della morte. In tali casi, il criterio di morte di cui all’articolo 9 della legge non sarebbe adempiuto. In terzo luogo occorre garantire che l’organo non è stato oggetto di compravendita vietata (lett. c).
2.4.3 Art. 49 Accordi sullo scambio internazionale di organi
Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi sullo scambio reciproco di organi con organizzazioni di attribuzione estere. Questa disposizione è fondamentale per la conclusione di accordi come quelli tra SwissTransplant e le organizzazioni di attribuzione che sono membri dell’European Organ Exchange Organisation (EOEO). All’EOEO possono aderire solo organizzazioni di attribuzione che garantiscono la qualità, l'origine e la tracciabilità degli organi scambiati e possono assicurare che questi organi sono stati attribuiti in base ai criteri esistenti. Attualmente sono membri dell’EOEO EuroTransplant, l’Établissement français des Greffes (EFG), ScandiaTransplant, UKTransplant, il Centro Nazionale Trapianti (Italia), l’Organización Nacional de Trasplantes (Spagna) e l’OPT (Portogallo). Con l’Établissement français des