Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/11: Revisione dell' ordinanza dell' Assemblea federale sull' organizzazione dell' esercito (Revisione OEs) · 38 pagine

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diari per la prevenzione e la gestione di pericoli esistenziali. Tutti i tre compiti hanno un’importanza fondamentale per la sicurezza della Svizzera.

L’articolo 58 capoverso 2 della Costituzione federale recita:

L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

L’articolo 1 della legge militare stabilisce:

Art. 1

1 L’esercito contribuisce alla prevenzione della guerra e pertanto al mantenimento della pace.

2 Difende la Svizzera e la sua popolazione e contribuisce alla loro protezione.

3 Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, coadiuva le autorità civili:

a. nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna;

b. nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, segnatamente in caso di catastrofi nel Paese o all’estero.

4 Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.

Tali missioni corrispondono alle esigenze risultanti dalla situazione attuale e da quella che si delinea per il futuro. Sotto il profilo della politica di difesa sarebbe irresponsabile abbandonare la difesa nazionale; sotto il profilo della politica estera e di sicurezza sarebbe miope disimpegnarsi dal promovimento militare della pace.

Per contro, le modalità con le quali sono adempiute le missioni vanno costantemente verificate, in funzione delle esigenze e delle opportunità in materia di politica di sicurezza, ma anche delle risorse disponibili. Questo è anche il motivo per cui il presente messaggio è sottoposto alle Camere federali: l’esercito deve essere posto in condizioni migliori per prestare impieghi di sicurezza; le capacità per la difesa militare in senso stretto devono essere ridotte; il contributo al promovimento militare della pace dev’essere adeguatamente incrementato.

1.1.2 Condizioni quadro finanziarie

L’esercito ha contribuito molto a sgravare il bilancio della Confederazione. In un’epoca in cui la gamma dei rischi è diventata più ampia e sfuocata, esso deve adempiere le medesime missioni con minori risorse. Nel 1990, per il settore della difesa in senso stretto sono stati spesi 5,130 miliardi di franchi, mentre nel 2006 la somma si è ridotta a 3,814 miliardi di franchi. La quota del budget della Confederazione rappresentata dalle spese per la difesa è passata dal 16,2 % (1990) al 7,2 % (2006) e la corrispondente quota del prodotto interno lordo è passata dall’1,5 % (1990) allo 0,8 % (2006). La Svizzera si situa pertanto al di sotto dei corrispondenti valori di tutti i Paesi vicini ad eccezione dell’Austria, ed è anche molto al di sotto dei corrispondenti valori di Finlandia e Svezia.

La pianificazione finanziaria interna al settore dipartimentale Difesa ha dovuto essere rivista più volte per il medesimo anno, come mostra un confronto tra i dati dei precedenti piani finanziari e quelli del preventivo e dei piani finanziari 2006–2009.