Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/11: Revisione dell' ordinanza dell' Assemblea federale sull' organizzazione dell' esercito (Revisione OEs) · 38 pagine

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Messaggio

1 Situazione iniziale e tratti principali del progetto legislativo

L’esercito è orientato a uno scopo: fornire il suo contributo particolare alla sicurezza della Svizzera e dei suoi abitanti. Tale scopo determina gli impieghi, l’istruzione, l’equipaggiamento e la struttura. Affinché l’esercito possa offrire un contributo efficace alla sicurezza, esso dev’essere costantemente orientato – proprio mediante cosiddette «fasi di sviluppo», ossia fasi evolutive nel quadro definito dal Consiglio federale e dal Parlamento – alle minacce, ai pericoli e ai rischi attuali e a quelli prevedibili per il futuro.

La presente revisione dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (OEs) ha due obiettivi: orientare gran parte dei mezzi agli impieghi di sicurezza (sicurezza preventiva del territorio), tenendo parimenti pronti tali mezzi per appoggiare le autorità civili, e fare in modo che parti dell’esercito assicurino le capacità per il combattimento interarmi ad alto livello nel caso di un attacco militare contro il nostro Paese, oggi poco probabile ma non totalmente escluso.

Per raggiungere tali obiettivi sarà ridotto il numero dei battaglioni delle formazioni meccanizzate e pesanti e sarà incrementato quello dei battaglioni di fanteria. Le formazioni della riserva saranno raggruppate in brigate ed equipaggiate soltanto con il materiale personale. Lo Stato maggiore d’impiego delle Forze terrestri sarà integrato nello Stato maggiore delle Forze terrestri e la parte operativa dello Stato maggiore d’impiego delle Forze aeree sarà integrata nello Stato maggiore delle Forze aeree. Per quanto riguarda le brigate d’impiego, vi sarà una riduzione dagli attuali nove a otto stati maggiori di brigata (di cui due stati maggiori della riserva). Inoltre, il Servizio dell’informazione alla truppa sarà stralciato dall’elenco dei servizi ausiliari.

Nella Costituzione federale (art. 58 cpv. 2) e nella legge militare (art. 1 cpv. 2) il concetto politico di «difesa» è utilizzato nel senso di «protezione della Svizzera e della sua popolazione». Dal punto di vista militare, la concretizzazione di questa missione avviene mediante due tipi di operazione: la «sicurezza del territorio» e la «difesa».

1.1 Condizioni quadro in materia di politica di sicurezza e di finanze

1.1.1 Condizioni quadro in materia di politica di sicurezza

Come annunciato (tra l’altro nel rapporto all’Assemblea federale conformemente all’art. 149b della legge militare, rapporto intermedio del DDPS del 31 dicembre 2005), nel presente documento saranno analizzate approfonditamente le condizioni quadro in materia di politica di sicurezza, e segnatamente le loro modificazioni, dall’approvazione del Rapporto sulla politica di sicurezza 2000 (RAPOLSIC 2000; FF 1999 6561) del 7 giugno 1999 e del Concetto direttivo Esercito XXI (CDEs XXI; FF 2002 877) del 24 ottobre 2001. In tal modo si terrà conto anche dell’argomento avanzato da alcune parti, secondo le quali l’evoluzione delle minacce richiede un