Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/11: Revisione dell' ordinanza dell' Assemblea federale sull' organizzazione dell' esercito (Revisione OEs) · 38 pagine
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cedere a uno spostamento delle priorità dai settori d’investimento usuali («mobilità», «effetto delle armi» e «protezione») al settore «capacità di condotta e d’esplorazione in tutte le situazioni».
3.5.1.3 Liquidazione del materiale
(Il pertinente testo sarà inserito nel messaggio).
4 Rapporto con il programma di legislatura
(Il pertinente testo sarà inserito nel messaggio).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione (art. 60 cpv. 1 Cost.). In questo ambito la Confederazione può perciò emanare l’ordinamento legale fondamentale. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’esercito, essa ha emanato le pertinenti disposizioni negli articoli 92 e 149 della legge militare. Conformemente a tali disposizioni, i principi relativi all’organizzazione e alla struttura dell’esercito nonché alle Armi, alle formazioni di professionisti e ai servizi ausiliari sono emanati sotto forma di ordinanza dell’Assemblea federale.
La vigente ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito (OEs) e il presente adeguamento soddisfano queste condizioni e sono pertanto conformi alla Costituzione federale e alle leggi.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente adeguamento dell’OEs non modifica nulla in questo ambito.
5.3 Forma dell’atto
L’atto legislativo sottoposto a revisione contiene disciplinamenti di natura piuttosto tecnica e conformemente alle nuove disposizioni dell’articolo 163 della Costituzione federale e dell’articolo 22 della legge sul Parlamento è stato emanato sotto forma di ordinanza dell’Assemblea federale (non soggetta al referendum).