Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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Il finanziamento del Tribunale federale dei brevetti avviene innanzitutto attraverso le tasse di giustizia (cfr. art. 30 e 32). Il valore litigioso per lo più alto che caratterizza le cause in materia brevettuale lascia supporre che il Tribunale sia in grado di autofinanziarsi in misura importante.

A titolo sussidiario, l’IPI versa contributi finanziati dalle tasse sui brevetti che riscuote annualmente. Il cofinanziamento del Tribunale federale dei brevetti attraverso il ricavato delle tasse sui brevetti è giustificato. Le tasse sui brevetti sono pagate da titolari di brevetti svizzeri ed europei che esplicano i loro effetti in Svizzera. Il sistema di rimedi giuridici viene in tal modo finanziato a titolo sussidiario dagli utenti dell’apparato brevettuale: il miglioramento dei rimedi giuridici in materia di controversie brevettuali è in definitiva nell’interesse di tali utenti.

Art. 5 Infrastruttura e personale amministrativo ausiliario

L’articolo 5 prevede che il Tribunale federale dei brevetti può sfruttare l’infrastruttura e il personale dell’Istituto per lo svolgimento di compiti amministrativi ausiliari. Nello svolgimento di tali compiti, il personale ausiliario è sottoposto alla direzione del Tribunale federale dei brevetti. Il rapporto di lavoro si fonda sulla legge federale del 24 marzo 199515 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) e sull’ordinanza del 30 settembre 199616 sullo statuto del personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (OPer-IPI).

Art. 6 Luogo del dibattimento e luogo di servizio

Poiché il Tribunale federale dei brevetti sfrutta l’infrastruttura che l’IPI gli mette a disposizione, il luogo dei dibattimenti e di servizio corrisponde alla sede dell’Istituto. La relazione strutturale con l’IPI permette di contenere i costi materiali; viene inoltre tenuto conto delle dimensioni e della necessaria flessibilità del Tribunale.

Art. 7 Luogo del dibattimento straordinario

L’articolo 7 offre al Tribunale federale dei brevetti la possibilità di riunirsi anche presso la sede di un tribunale cantonale. In tal modo al Tribunale dei brevetti viene conferita la necessaria flessibilità per potersi riunire in determinate località, in funzione della controversia. Ciò può rivelarsi indicato per ragioni linguistiche o di economia processuale. Rispetto alla situazione attuale, i tribunali cantonali non subiranno oneri supplementari dovuti all’impiego delle loro infrastrutture. Grazie alla competenza conferita al Tribunale federale dei brevetti, i Cantoni beneficeranno piuttosto di un sensibile sgravio. Saranno quindi conseguibili risparmi, ciò che giustifica la regola secondo cui i Cantoni debbano mettere gratuitamente a disposizione del Tribunale federale dei brevetti le infrastrutture necessarie al suo funzionamento.

2.2 Capitolo 2: Giudici

Art. 8 Composizione

15 RS 172.010.321.

16 RS 172.010.321.