Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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Infine va osservato che un sensibile miglioramento della protezione giuridica nelle controversie in materia di brevetti dovrebbe portare, a medio e lungo termine, a un aumento dei casi, dato che oggi, proprio a causa delle lacune nell’amministrazione della giustizia svizzera in materia di brevetti (in particolare anche per la considerevole durata della procedura), vi è la tendenza, ove possibile, a ripiegare sui più professionali tribunali esteri anche per controversie giuridiche con una parte svizzera. Grazie a tale provvedimento, la giurisdizione svizzera in materia di brevetti risulterà più attrattiva non soltanto per i titolari svizzeri di brevetti, ma anche per i titolari di brevetti nei Paesi confinanti.

Un unico Tribunale a livello nazionale consentirebbe di garantire, grazie a giudici qualificati, un elevato livello della giurisprudenza svizzera in materia di brevetti, sempre più importante sotto il profilo economico e sociopolitico. Infine, una tale garanzia è estremamente rilevante anche in relazione alla sanzione dei diritti nell’ambito della biotecnologia, nonché nel contesto sempre più internazionale del diritto in materia di brevetti e della regolamentazione delle controversie in materia di brevetti.

1.3.2 Analisi di possibili soluzioni

Conformemente agli obiettivi del Consiglio federale per il 2006, tra cui figura l’esame di misure atte a semplificare e accelerare il sistema di rimedi giuridici nell’ambito delle controversie in materia brevettuale6, sono state analizzate diverse possibilità di migliorare l’organizzazione giudiziaria in tale ambito.

Un’alternativa alla creazione di un Tribunale federale dei brevetti sarebbe quella di lasciare come ora la competenza ai tribunali cantonali. Nell’ambito della revisione della legge sui brevetti, si prevede tra l’altro di modificare l’articolo 109 LDIP, al fine di privilegiare a livello internazionale la competenza dei tribunali di commercio cantonali nelle cause concernenti diritti immateriali.7 Poiché anche a livello internazionale alla parte attrice è lasciata la scelta del Tribunale cantonale competente, si riduce il numero di controversie brevettuali che dovrebbero essere giudicate da tribunali con scarsa esperienza in materia. Nella maggior parte dei casi sarà possibile fondare la competenza di un tribunale di commercio e ci si attende una diminuzione dei casi di elusione di tribunali cantonali sperimentati. Questa modifica non permetterà tuttavia di colmare tutte le lacune dell’organizzazione giudiziaria in materia di brevetti. La presente revisione non concerne ad esempio le azioni per nullità in materia brevettuale, e un concorrente straniero che intende guadagnare tempo non si rivolgerà a un Tribunale che notoriamente procede in tempi rapidi.

Un’altra soluzione sarebbe la creazione di un Tribunale arbitrale della Confederazione. In considerazione dello scarso numero di controversie brevettuali in ambito civile, il vantaggio di questa soluzione risiede nel fatto che il Tribunale si riunirebbe soltanto in caso di necessità e sarebbe garantita la competenza specifica degli arbitri. Questa variante risulta tuttavia problematica dal profilo costituzionale (art. 29a Cost.-Riforma giudiziaria e art. 30 Cost.), mentre i costi ingenti ostacolano l’accesso

6 Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2006, Decreto del Consiglio federale del 23 novembre 2005, pag. 7 seg.

7 Messaggio LBI 2005, FF 2006 1, 176.