Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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entrate. I posti supplementari di giudice possono essere concessi per un periodo massimo di due anni.

Art. 9 Elezione

Il capoverso 1 enuncia le condizioni di eleggibilità. L’elezione nel Tribunale federale dei brevetti presuppone il diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 Cost.

Il capoverso 2 attribuisce all’Assemblea federale la competenza di eleggere i giudici ordinari. L’elezione dei giudici non di carriera spetta invece alla Commissione giudiziaria del Parlamento. In tal modo l’Assemblea federale non deve occuparsi anche della riconferma dei giudici non di carriera, e nel contempo il Parlamento mantiene la competenza in materia di elezione dei giudici.

In considerazione dell’importanza limitata della giurisprudenza in materia di brevetti e delle dimensioni del Tribunale, il compito di eleggere i giudici potrebbe essere attribuito anche al Consiglio federale. Ciò corrisponderebbe all’attuale normativa in materia di ricorso e di commissioni di arbitrato (cfr. art. 7 dell’ordinanza del 3 febbraio 199320 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato). Conformemente alla competenza in materia di nomine presso gli altri tribunali di primo grado della Confederazione, l’avamprogetto prevede tuttavia la competenza dell’Assemblea federale.

All’atto di eleggere i giudici occorre prestare attenzione a un’adeguata rappresentanza dei settori di competenza tecnica e delle lingue ufficiali (cpv. 3). Inoltre i giudici con formazione tecnica devono disporre di particolari competenze in uno degli ambiti seguenti: chimica, biotecnologia, ingegneria meccanica, edilizia, fisica o elettrotecnica (cfr. i commenti all’art. 1). Il rispetto di questi criteri è indispensabile affinché il Tribunale specializzato in controversie brevettuali sia in grado di svolgere la sua attività con equilibrio, competenza ed efficienza.

Per assicurarsi di eleggere giudici con provata esperienza in materia di diritto brevettuale e processuale, la Commissione giudiziaria, prima di scegliere i magistrati, può chiedere un parere al DFGP. Per allestire il suo parere il DFGP potrà rivolgersi ai tribunali cantonali, al Tribunale amministrativo federale, all’IPI e a specialisti in materia di diritto dei brevetti. Il posto di giudice non di carriera del Tribunale federale dei brevetti dovrebbe essere attribuito ai giudici dei tribunali di commercio esistenti nei Cantoni di Argovia, Berna, San Gallo e Zurigo, in virtù della loro esperienza in materia di controversie brevettuali.

Art. 10 Incompatibilità

Il capoverso 1 è una conseguenza del principio della separazione dei poteri (cfr. art. 144 cpv. 1 Cost.). Questa norma è in parallelismo con le disposizioni delle leggi federali sul Tribunale federale e sul Tribunale amministrativo federale, e sancisce che l’attività presso il Tribunale federale dei brevetti non è in generale compatibile con l’appartenenza a un altro Tribunale della Confederazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LTF e art. 6 cpv. 1 LTAF).

Il capoverso 2 ricalca gli articoli 6 capoverso 2 LTF e 6 capoverso 2 LTAF. La disposizione vieta ai giudici, nella forma di una clausola generale, l’esercizio di attività che potrebbero pregiudicare l’adempimento della loro funzione ufficiale, la

20 RS 173.31.