Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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Spesso le controversie brevettuali sono originate da un’accusa ingiustificata di violazione di un brevetto. Chi, in modo manifestamente ingiustificato, è oggetto di una simile accusa deve essere in grado di difendersi. Vista la materia trattata, occorre che simili accuse siano verificate basandosi su conoscenze tecniche adeguate e in conoscenza dei fatti. La regolamentazione della competenza prevista dall’articolo 28 e la normativa del CPC in materia di provvedimenti d’urgenza garantiscono la competenza esclusiva del Tribunale federale dei brevetti di ordinare pertinenti misure di protezione della personalità.
Sulla base delle disposizioni del CPC è possibile tener conto anche delle dimensioni del Tribunale. Le audizioni di testimoni, le ispezioni oculari o gli interrogatori delle parti non possono ad esempio essere effettuati dal collegio giudicante al completo. In linea di principio le prove sono assunte dal giudice dell’istruzione; per gravi motivi una parte può richiedere che l’assunzione delle prove sia effettuata dal collegio giudicante (cfr. art. 152 CPC).
Per il resto, il Tribunale federale dei brevetti deve sempre motivare le sue decisioni per scritto (art. 235 cpv. 3 CPC; cfr. art. 112 LTF). In considerazione del numero di controversie brevettuali che ci si attende, la notificazione scritta delle decisioni crea tra l’altro i presupposti necessari a garantire l’obiettivo perseguito dal Tribunale federale dei brevetti, ossia una giurisprudenza unitaria e coerente, garante quindi della certezza del diritto.
2.5.2 Capitolo 2: Rappresentanza delle parti
Art. 29
La complessa materia dei brevetti è impegnativa non solo per le parti, ma anche per i loro rappresentanti. Per la valutazione e la presentazione degli aspetti tecnici, le parti possono beneficiare di un importante sostegno da parte di esperti. Il ricorso all’ausilio di esperti è nell’interesse della causa ed è già previsto dalla procedura vigente, a discrezione del giudice.
Gli esperti possono mettere a disposizione le loro conoscenze tecniche, per assistere una parte o un suo rappresentante ammesso davanti alla Corte, e comparire dinanzi al Tribunale. In funzione dell’ordinamento processuale, gli esperti possono intervenire anche nel corso dei dibattimenti orali davanti al Tribunale federale dei brevetti. Si garantisce in tal modo la possibilità di ricorrere a competenze specialistiche salvaguardando nel contempo l’economia procedurale.
La rappresentanza a titolo professionale delle parti davanti al Tribunale federale dei brevetti è in linea di principio compito degli avvocati (art. 66 CPC). La rappresentanza da parte di consulenti in brevetti non è però esclusa, nella misura in cui soddisfi determinate condizioni dal profilo processuale e di diritto materiale. L’articolo 29 costituisce a tal fine la base legale per l’emanazione da parte della Corte plenaria di un ordinamento processuale che fissi nel dettaglio i criteri pertinenti (cfr. art. 19 cpv. 1).
2.5.3 Sezione 3: Spese processuali e patrocinio gratuito
Art. 30 Spese giudiziarie