Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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federale nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 153 capoverso 1 CC in relazione al concubinato.

Art. 13 Durata della carica

Il capoverso 1 riprende la regolamentazione degli articoli 9 capoverso 1 LTF, 9 capoverso 1 LTPF e 9 capoverso 1 LTAF. La durata della carica sarà quindi unificata per tutti i giudici dei Tribunali della Confederazione. I giudici del Tribunale federale dei brevetti possono essere rieletti.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 9 capoverso 2 LTAF, che ha fissato il momento dell’abbandono della carica per raggiunti limiti di età conformemente alla normativa prevista dalla legge sul personale federale (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a LPers.).

Il capoverso 3 stabilisce che i seggi divenuti vacanti sono riattribuiti per il resto del periodo (cfr. art. 9 cpv. 3 LTAF).

Art. 14 Destituzione

L’articolo 14 riprende per il Tribunale federale dei brevetti la regolamentazione dell’articolo 10 LTAF che, seguendo la competenza in materia di elezione dei giudici, attribuisce all’Assemblea federale o alla Commissione giudiziaria il potere di destituirli.

Art. 15 Giuramento

I giudici prestano giuramento davanti alla Corte plenaria. Per il resto, l’articolo 15 riprende quanto sancito dagli articoli 10 LTF e 11 LTAF.

Art. 16 Immunità

L’articolo 16 riprende le regole previste per i giudici federali (art. 11 LTF) e per quelli del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale (art. 12 LTAF e art. 11a LTPF). La disposizione sull’immunità si applica tuttavia soltanto ai giudici ordinari. L’immunità serve a garantire il libero esercizio del mandato di giudice, nell’interesse di un’adeguata organizzazione giudiziaria in materia penale. Il perseguimento penale di un giudice non di carriera non pregiudica concretamente l’efficienza del Tribunale; non si prevede pertanto di concedere l’immunità ai giudici non di carriera in procedimenti penali che non sono in relazione con il loro statuto o la loro attività ufficiale.

Art. 17 Rapporto di lavoro e retribuzione

Il capoverso 1 conferisce all’Assemblea federale la competenza di disciplinare in un’ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici ordinari. Considerando che i giudici ordinari vengono eletti dall’Assemblea federale (art. 9) e conformemente alle regolamentazioni previste per il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale, si rivelerà opportuno prevedere una normativa in base alla quale il rapporto di lavoro e la retribuzione siano determinati secondo le regole sancite dall’ordinanza sui giudici21.

21 SR 173.711.2