Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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violazione e per nullità in relazione a brevetti europei. Il Tribunale di primo grado comprende una Corte centrale e diverse Corti regionali nei singoli Stati. Questo modello decentralizzato permette di adire più facilmente l’apparato giudiziario. Un Tribunale d’appello comune si pronuncia definitivamente sulle decisioni del Tribunale di primo grado.
Con l’istituzione di un Tribunale nazionale specializzato in materia di brevetti sono creati i presupposti che permettono alla Svizzera di posizionarsi a livello europeo.
2 Commento dei singoli articoli
2.1 Capitolo 1: Statuto
Art. 1 Principio
L’articolo 1 capoverso 1 designa il Tribunale federale dei brevetti come il Tribunale dei brevetti di primo grado della Confederazione, con il quale viene istituito un Tribunale nazionale speciale incaricato di giudicare le controversie civili in materia di diritto dei brevetti. Il Tribunale federale dei brevetti ha la competenza esclusiva di giudicare le violazioni e la validità dei brevetti e sostituisce i tribunali cantonali attualmente competenti (cfr. art. 27).
Il Tribunale federale dei brevetti giudica come autorità di primo grado. I rimedi giuridici contro le sue decisioni vanno indirizzati al Tribunale federale (cpv. 2).
Art. 2 Indipendenza
L’articolo 2 disciplina a livello di legge il principio dell’indipendenza del giudice, già sancito dall’articolo 191c Cost.-Riforma giudiziaria.
Art. 3 Vigilanza
Il capoverso 1 riprende la regolamentazione prevista dall’articolo 3 capoverso 1 LTAF e conferisce al Tribunale federale il potere di vigilare sulla gestione del Tribunale federale dei brevetti. In quanto autorità suprema in materia giudiziaria, il Tribunale federale è più adatto rispetto al Parlamento a identificare le carenze gestionali e a reagire di conseguenza.
La competenza dell’Assemblea federale in quanto autorità di alta vigilanza (cpv. 2) deriva dall’articolo 169 capoverso 1 Cost. In base a tale disposizione l’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sui Tribunali della Confederazione, e quindi anche sul Tribunale federale dei brevetti. L’alta vigilanza è esercitata attraverso le Commissioni della gestione dei due rami del Parlamento (art. 26 e 52 seg. LParl). I mezzi dell’alta vigilanza parlamentare sono limitati. Un’ingerenza dell’Assemblea federale nel processo decisionale giudiziario violerebbe i principi dell’indipendenza del giudice e della separazione dei poteri. La situazione è quindi analoga a quella relativa alla vigilanza del Parlamento sull’amministrazione federale nonché sul Tribunale penale federale e sul Tribunale federale.
Ogni anno il Tribunale federale dei brevetti sottopone al Tribunale federale il progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione affinché siano approvati dall’Assemblea federale (cpv. 3).
Art. 4 Finanziamento