Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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Innanzitutto la disposizione elenca tutte le spese che rientrano nella nozione di spese giudiziarie (cpv. 1).

I capoversi da 2 a 4 costituiscono la base legale necessaria per l’emanazione da parte della Corte plenaria di un tariffario che regoli i dettagli delle spese giudiziarie (cfr. art. 19 cpv. 1). Poiché la legge disciplina unicamente i principi applicabili al computo delle spese e visto che il compito di calcolarle gli è delegato (cfr. art. 32), il Tribunale federale dei brevetti dispone della necessaria flessibilità per allestire il tariffario, nel rispetto dei dettami costituzionali e sforzandosi di finanziarsi in primo luogo mediante le tasse di giustizia. I costi non devono rivelarsi proibitivi. Una tariffa che si fondasse unicamente sul valore litigioso potrebbe rivelarsi eccessivamente rigida e portare a tasse decisamente sproporzionate.

In controversie senza interesse pecuniario l’importo massimo della tassa di giustizia ammonta a 5 000 franchi, mentre nelle controversie con interesse pecuniario il valore massimo è fissato a 150 000 franchi. In casi particolari tale importo può essere raddoppiato (cpv. 3 e 4).

Il capoverso 5, in deroga all’articolo 105 capoverso 2 CPC, stabilisce che il Tribunale, nel ripartire le spese giudiziarie, può decidere di rinunciare a quelle che non sono state causate né da una parte, né da terzi. Essendo il Tribunale federale dei brevetti un Tribunale speciale di primo grado della Confederazione, non è opportuno addossare le spese ai Cantoni.

Art. 31 Spese ripetibili

In deroga all’articolo 103 capoverso 2 CPC, l’articolo 31 tiene conto dell’articolo 32, secondo cui il Tribunale federale dei brevetti ha la competenza di stabilire le tariffe per le spese giudiziarie. Per il rimanente il computo delle ripetibili è retto dall’articolo 93 capoverso 3 CPC.

Art. 32 Tariffa

Per le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) occorre stabilire delle tariffe. Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 94 CPC, le tariffe non vanno fissate dai Cantoni, ma dal Tribunale federale dei brevetti. La regolamentazione delle tariffe da parte del Tribunale federale dei brevetti, quindi a livello di Confederazione, permette di gestire i costi in modo unitario e trasparente.

Art. 33 Liquidazione delle spese processuali in caso di patrocinio gratuito

Il patrocinio gratuito è disciplinato dagli articoli 115 segg. CPC. Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 120 CPC, ripetibili e spese processuali non possono essere addossate ai Cantoni, ma alla cassa del Tribunale federale dei brevetti (cfr. art. 64 LTF). L’ammontare delle ripetibili è calcolato secondo la tariffa stabilita dal Tribunale federale dei brevetti.

Art. 34 Rifusione

L’articolo 34 corrisponde all’articolo 121 CPC; in questo caso la rifusione è effettuata dal Tribunale federale dei brevetti.