Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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troversie giuridiche. La CGCE ha deciso che, sulla base del Regolamento (CE) n. 44/20018 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e della Convenzione di Lugano9 e di Bruxelles10, un Tribunale non è autorizzato a pronunciarsi sulla violazione o sulla legittimità di parti di un brevetto europeo valide in altri Stati.11 Inoltre, una controversia concernente la violazione di un brevetto europeo da parte di diverse ditte in Paesi diversi non può essere portata davanti a un unico Tribunale, anche se tali ditte appartengono allo stesso gruppo.12 Con queste decisioni, la CGCE ha dato un chiaro segnale ai tribunali europei chiamati a pronunciarsi su controversie brevettuali: i tribunali nazionali hanno la competenza esclusiva di giudicare questioni di validità e violazioni di brevetti europei.

Nel 1999, l’Organizzazione europea dei brevetti (OEB) ha deciso di affrontare il problema. In occasione di una conferenza intergovernativa a Parigi, gli Stati membri hanno incaricato un gruppo di lavoro di elaborare una Convenzione facoltativa, con cui sarebbe stato creato un Tribunale europeo dei brevetti comune ai Paesi firmatari. Tale corte si sarebbe pronunciata su controversie relative a brevetti europei applicando un diritto unitario e norme procedurali comuni. Nel giro di quattro anni questo gruppo di lavoro ha preparato un progetto di accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei (cosiddetto European Patent Litigation Agreement; EPLA) e uno statuto del Tribunale europeo dei brevetti.13 A causa degli sforzi in corso per la creazione di un brevetto comunitario e della situazione poco chiara in seno all’Unione europea per quel che concerne le competenze negoziali dei suoi Stati membri, finora i lavori non hanno potuto essere portati a termine in occasione di una conferenza intergovernativa. La futura politica europea in materia di brevetti, in particolare la creazione di un brevetto comunitario, è stata oggetto di una consultazione avviata nella primavera del 2006 dalla Commissione europea e di un’audizione pubblica. In tale occasione l’EPLA ha ottenuto un largo consenso14. Ora anche la Commissione europea è favorevole a questo accordo. L’EPLA è infatti considerato una misura realizzabile rapidamente per l’allestimento semplice ed economico di un sistema di brevetti europeo, ed è destinato a divenire uno dei tre pilastri su cui si fonderà il processo di miglioramento della protezione brevettuale in Europa.

Con l’EPLA è stata istituita una piccola organizzazione internazionale di nuovo tipo, sotto il controllo degli Stati partecipanti. È sorto un sistema giudiziario europeo comune, dotato di un Tribunale di primo grado e di un Tribunale d’appello a cui è stata attribuita la competenza esclusiva di giudicare, negli Stati firmatari, ricorsi per

8 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Gazzetta ufficiale CE 2001, n°. L 12/1.

9 Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.11.

10 Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Gazzetta ufficiale CE 1989, n°. L 285/1.

11 Decisione della CGCE del 13.7.2006 in re GAT ./. LuK, C-4/03.

12 Decisione della CGCE del 13.7.2006 in re Roche / Primus, C-539/03.

13 I progetti sono consultabili sulla homepage dell’Ufficio europeo dei brevetti; http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index_d.htm.

14 Cfr. Consultation on future patent policy in Europe - preliminary findings, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm.