Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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rilevante avviene d’ufficio. Questo non dispensa le parti dall’obbligo di cooperare, allegando in particolare ai loro atti le informazioni e i mezzi di prova necessari (cpv. 2).

In considerazione dell’urgenza nella lotta ai problemi di salute pubblica, il competente Tribunale dovrebbe trattare con la dovuta sollecitudine le domande di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza obbligatoria per l’esportazione ai sensi dell’articolo 40d D-LBI e pervenire a una decisione rapida.29 La certezza del diritto impone che una licenza non venga rilasciata mediante l’adozione di provvedimenti d’urgenza, bensì attraverso l’emanazione di una decisione finale con forza di cosa giudicata. Alla luce dei chiari presupposti legali che, se soddisfatti, impongono il rilascio di una licenza obbligatoria di esportazione e dell’urgenza dell’istanza, è opportuno che la decisione sia emessa entro due mesi (cpv. 3). Già al momento di intentare l’azione la parte attrice dispone di mezzi di prova immediatamente a portata di mano (liquidi) ed è quindi in grado di dimostrare immediatamente le sue allegazioni. Il rilascio di una licenza presuppone la prova di sforzi infruttuosi per l’ottenimento di una licenza contrattuale (cfr. art. 40e cpv. 1 D-LBI) e impone alla parte attrice di presentare le prove richieste al momento in cui propone l’azione (cfr. art. 40d cpv. 5 D-LBI).

Nella misura in cui l’articolo 40 non preveda una regolamentazione diversa, per il rilascio di una licenza ai sensi dell’articolo 40d D-LBI sono applicabili le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero sulla procedura sommaria (cpv. 4).

Simili controversie vanno trattate con la dovuta sollecitudine anche nella procedura di ricorso: per la presentazione di un ricorso al Tribunale federale è pertanto previsto un termine di dieci giorni (cfr. le modifiche del diritto vigente, art. 42, il nuovo art. 100 cpv. 2 lett. c LTF).

2.5.8 Sezione 8: Provvedimenti d’urgenza; descrizione

Art. 41

L’articolo 41 si ispira alla collaudata „saisie contrefaçon“ del diritto processuale romano. Questo provvedimento, il cui fine è l’assicurazione della prova, si è rivelato uno strumento prezioso per far valere diritti di proprietà intellettuale. Esso risponde inoltre a un’esigenza pratica ed è nell’interesse dell’economia processuale. I mezzi di prova rappresentano elementi essenziali per la constatazione di una violazione brevettuale: occorre pertanto garantire che possano essere assunti e assicurati in modo efficace. Soprattutto per quel che riguarda i procedimenti protetti da un brevetto, la parte attrice deve fondare le sue richieste e motivazioni innanzitutto su supposizioni e indizi: la controparte, infatti, è tenuta a rendere accessibile a un perito giudiziario il procedimento da lei applicato o le installazioni realizzate soltanto nell’ambito della procedura probatoria. In simili situazioni il convenuto ha quindi il potere di far cadere nel vuoto le richieste dell’attore. L’articolo 41 conferisce pertanto al richiedente la possibilità di esigere una descrizione accurata del procedimento e dei prodotti che si presumono applicati o prodotti illecitamente.

29 Cfr. messaggio LBI 2005, FF 2006 1, 110.