Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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complemento. Il perito conserva la possibilità di commentare il suo referto scritto in occasione del dibattimento.
In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 184 CPC, le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle considerazioni del perito (cpv. 2).
2.5.6 Sezione 6: Procedura decisionale
Art. 38 Osservazioni in merito alle risultanze probatorie
L’assunzione delle prove precede di regola il dibattimento. Essa avviene a cura dell’intero Tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi (art. 152 cpv. 2 CPC). In questo caso l’assunzione delle prove viene effettuata all’inizio del dibattimento, dopo le prime arringhe (art. 227 CPC). L’articolo 39 tiene conto del fatto che nell’ambito dei procedimenti in materia brevettuale l’assunzione delle prove ha regolarmente come oggetto voluminosa documentazione e complicate fattispecie tecniche. Se in occasione di un dibattimento viene prodotta una documentazione voluminosa al fine di illustrare lo stato della tecnica, non si può pretendere dalle parti un loro parere orale immediato. La disposizione concede quindi alle parti la possibilità di presentare le loro osservazioni scritte in merito alle risultanze probatorie. Per quel che concerne la motivazione dell’istanza, non vi sono esigenze particolarmente severe. L’obbligo di motivare permette tuttavia di evitare che il procedimento venga interrotto e ritardato inutilmente.
Art. 39 Dibattimento
Per tenere conto della complessità dei procedimenti in materia brevettuale, la procedura riveste prevalentemente la forma scritta. Per ragioni di coerenza e per accelerare la procedura, il Tribunale federale dei brevetti può quindi rinunciare al dibattimento orale, derogando all’articolo 224 CPC, nella misura in cui non siano necessarie ulteriori assunzioni di prove e nessuna parte le richieda (cfr. art. 152 cpv. 2 CPC).
Se si rinuncia al dibattimento orale, le parti possono presentare le loro arringhe per scritto entro un termine fissato dal Tribunale (cpv. 2). Come in un dibattimento orale, le parti hanno diritto di replica e duplica.
2.5.7 Sezione 7: Procedura di rilascio e di modifica delle condizioni di una licenza ai sensi dell’articolo 40d della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d’invenzione
Art. 40
Le decisioni relative alle azioni per il rilascio di una licenza obbligatoria di esportazione sono prese a giudice unico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. e).
Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 248 capoverso 2 CPC, l’istanza va presentata per scritto, non potendo essere messa a verbale in forma orale (cpv. 1).
Poiché la concessione di una licenza obbligatoria di esportazione risponde a un pubblico interesse di lotta a problemi di salute pubblica, l’esame della fattispecie