Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
te si pronuncia inoltre su richieste di gratuito patrocinio e di provvedimenti d’urgenza: essendo a conoscenza degli atti egli è infatti la persona più adatta per decidere della fondatezza di simili richieste (cpv. 1 lett. a-d). Per quel che concerne la richiesta di gratuito patrocinio, la procedura si basa sull’articolo 117 CPC, mentre per quanto attiene ai provvedimenti d’urgenza si applicano gli articoli 244, 257 e 266 CPC (cfr. n. 2.5).
La lettera e conferisce inoltre al presidente la facoltà di pronunciarsi in qualità di giudice unico sulla domanda di rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d D-LBI. Le azioni tendenti al rilascio di simili licenze obbligatorie d’esportazione, considerando l’urgenza di lottare contro i problemi di salute pubblica, vanno trattate in modo favorevole e rapido. Gli articoli 40d capoverso 5 e 40e D-LBI stabiliscono quali informazioni il richiedente deve presentare. L’ordinanza sui brevetti fornisce a sua volta ulteriori precisazioni, sulla base della decisione dell’OMC.23 In considerazione della particolare specificità dei presupposti legali applicabili alla licenza obbligatoria di esportazione e al carattere urgente che la contraddistingue, è opportuno conferire al presidente la facoltà di decidere in qualità di giudice unico sul rilascio di simili licenze (cfr. n. 2.3.2.2.).
Alla luce dei compiti che spettano alla presidenza, la norma di delega del capoverso 2 consente di sgravare il giudice unico, il quale può affidare alcune delle sue competenze ad altri giudici ordinari con formazione giuridica.
Art. 24 Ripartizione delle cause
La ripartizione delle cause concerne diversi aspetti, in particolare la composizione personale del collegio giudicante (lingua, giudici con formazione tecnica). Questo genere di procedimenti necessita di una regolamentazione generale e astratta, affinché la ripartizione possa avvenire secondo criteri unitari, trasparenti e verificabili (cfr. art. 22 LTF e 24 LTAF).
Art. 25 Cancellieri
Analogamente a quanto disposto dagli articoli 24 LTF e 26 LTAF, il numero dei cancellieri non è stabilito dalla legge, che non attribuisce nemmeno all’Assemblea federale la facoltà di fissarlo. Il Tribunale può quindi decidere autonomamente in che misura i mezzi a disposizione possono essere impiegati per l’assunzione di cancellieri. All’interno del Tribunale, l’assunzione dei cancellieri è un compito che spetta alla direzione (cfr. art. 20 cpv. 2). Il Tribunale è libero di disciplinare la procedura interna di assunzione, ad esempio accordando ai giudici particolari diritti di proposta o di essere consultati.
I capoversi 1 e 2 elencano i compiti tradizionali dei cancellieri, che consistono essenzialmente nella redazione delle sentenze e delle loro motivazioni nonché nella stesura di verbali durante i dibattimenti. I cancellieri possono anche collaborare all’istruzione. Nei dibattimenti in cui si occupano della stesura del verbale, i cancellieri hanno voto consultivo.
Secondo il capoverso 3, il Tribunale può prevedere in un regolamento la delega di altri compiti ai cancellieri.
Il rapporto di lavoro dei cancellieri si fonda sulla legge federale sul personale federale e sulle sue disposizioni d’esecuzione (cpv. 4).
23 Cfr. messaggio LBI 2005, FF 2006 1, 108 segg.