Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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Il Consiglio federale regola il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici non di carriera (cpv. 2). In questo caso occorre dichiarare applicabile ai giudici non di carriera l’ordinanza sulle commissioni22.

Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire su ricorsi contro decisioni concernenti il rapporto di lavoro di un giudice del Tribunale federale dei brevetti (cfr. le modifiche del diritto vigente - art. 42 – e la nuova normativa prevista dall’art. 33 lett. cbisLTAF).

2.3 Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 18 Presidenza

Qualora il Tribunale fosse composto soltanto da un giudice ordinario (cfr. art. 8 cpv. 2), non sarebbe necessario eleggere una presidenza. Il giudice ordinario sarebbe pure presidente del Tribunale federale dei brevetti. In presenza di due giudici ordinari, il presidente viene eletto dall’Assemblea federale (cpv. 1). Questa competenza dell’Assemblea federale segue quella in materia di elezione dei giudici (cfr. art. 9 cpv. 2).

L’elezione avviene ogni sei anni. La legge non esclude la rielezione (cpv. 2).

Il capoverso 3 stabilisce che il presidente deve disporre di una formazione giuridica: egli deve infatti dirigere la procedura in qualità di giudice dell’istruzione (cfr. art.

35) ed esercitare competenze in qualità di giudice unico (cfr. art. 23).

Il presidente presiede anche la Corte plenaria e diviene per legge membro della direzione del Tribunale (cpv. 4). La presidenza avrà quindi la possibilità di partecipare all’attività dei principali organi collegiali a cui è affidata l’amministrazione del Tribunale federale dei brevetti.

Per essere in grado di svolgere le funzioni presidenziali, il supplente del presidente deve disporre di una formazione giuridica (cpv. 5).

Art. 19 Corte plenaria

L’insieme dei giudici forma la Corte plenaria. Alla Corte plenaria sono attribuite le facoltà espressamente previste dalla legge. La lista stilata nel capoverso 1, secondo cui la Corte plenaria ha la competenza di emanare regolamenti, è quindi esaustiva.

La Corte plenaria può emettere i propri decreti nel corso di una seduta o per circolazione degli atti. Nei due casi, tuttavia, il capoverso 2 prevede che debbano partecipare almeno due terzi dei giudici. La procedura decisionale è disciplinata dall’articolo 22.

Il capoverso 3, per motivi di chiarezza, precisa che dispongono di un voto anche i giudici non di carriera e i giudici ordinari attivi a tempo parziale. Una graduazione del voto in funzione del tasso di occupazione sarebbe inopportuna e impraticabile.

Art. 20 Direzione del Tribunale

Con l’articolo 20 la legge crea il fondamento di un organo amministrativo collegiale responsabile dell’amministrazione del Tribunale. Gli affari amministrativi della

22 RS 172.31