Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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L’articolo 27 è in accordo con le altre regole applicabili alle controversie in materia di proprietà intellettuale secondo l’articolo 5 capoversi 1 lettera a e 2 CPC.

2.5 Capitolo 5: Procedura

2.5.1 Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 28 Principio

L’articolo 28 prevede che il Codice di diritto processuale civile svizzero si applica in linea di principio alla procedura davanti al Tribunale federale dei brevetti.

Sono fatte salve le disposizioni della presente legge e della legge sui brevetti che tengono conto delle particolarità della procedura brevettuale. La legge sui brevetti contempla segnatamente disposizioni sulla legittimazione a promuovere l’azione (cfr. art. 28, 33 e 72 segg. LBI), sulla qualità per agire del titolare di licenza (art. 75 e 77 D-LBI24), sul termine per promuovere l’azione per cessione (art. 31 LBI), sulle condizioni e la decisione giudiziaria relativa al rilascio di licenze (art. 40e D-LBI25), sulle condizioni della responsabilità (art. 66 LBI), sull’inversione dell’onere della prova (art. 67 LBI), sulla tutela del segreto d’affari (art. 66 LBI), sulle misure da adottare in caso di condanna (art. 69 LBI), sulla pubblicazione e la trasmissione della sentenza (art. 70 LBI e 70a D-LBI26) e sul divieto di promuovere azioni successive (art. 71 LBI).

Le disposizioni del CPC permettono già di adeguare in larga misura la procedura alle particolarità delle controversie brevettuali, senza che sia necessario integrare nell’avamprogetto regole procedurali specifiche. Nell’ambito della procedura brevettuale ciò riguarda in particolare i provvedimenti d’urgenza.

In ambito brevettuale, l’urgenza di adottare tempestivamente provvedimenti d’urgenza si scontra con il bisogno di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie al fine di emettere una decisione adeguata. Secondo il CPC i provvedimenti d’urgenza vanno adottati in procedura sommaria (cfr. art. 257 segg. CPC). In linea di principio sono ammessi soltanto i mezzi di prova adducibili immediatamente; altri mezzi di prova possono essere addotti unicamente se non ritardano considerevolmente il corso della procedura (art. 250 CPC). Il Tribunale federale dei brevetti può quindi senz’altro chiarire le questioni controverse per mezzo di brevi perizie, purché ciò permetta di apprezzare oggettivamente le prove.27 In tal modo vi è la garanzia che anche l’adozione di provvedimenti d’urgenza venga effettuata con la necessaria cognizione di causa.

Nell’ambito delle controversie brevettuali, inoltre, la memoria difensiva assume particolare rilevanza in quanto mezzo a disposizione della difesa contro l’imminenza di provvedimenti superprovvisionali. La possibilità di presentare al Tribunale una memoria cautelativa è già prevista dall’articolo 266 CPC; non è quindi necessario un disciplinamento esplicito nella legge federale sul Tribunale federale dei brevetti.

24 FF 2006 159

25 FF 2006 155

26 FF 2006 159

27 Cfr. anche DTF 103 II 287, cons. 2; Decisione del Tribunale federale del 21.9.2005, 4P.145/2005, cons. 3.4.