Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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direzione del Tribunale comprendono ad esempio l’assunzione dei cancellieri, l’allestimento del preventivo e del consuntivo all’attenzione del Tribunale federale dei brevetti e la redazione di pareri relativi a progetti di legge.
Alla direzione spettano inoltre tutti i compiti che non sono di competenza della Corte plenaria.
Il presidente del Tribunale federale dei brevetti è per legge membro della direzione della Corte (art. 18 cpv. 4). La Corte plenaria disciplina in un regolamento l’ulteriore composizione della direzione, le sue competenze e le regole procedurali (cfr. art. 19 cpv. 1).
Art. 21 Collegio giudicante
Il Tribunale federale dei brevetti pronuncia in linea di principio le sue decisioni nella composizione di tre giudici (cpv. 1), soprattutto per ragioni di efficienza. Il collegio giudicante si compone di un giudice di formazione tecnica e di due giudici con formazione giuridica. In tal modo si garantisce che la giurisprudenza in materia di brevetti sia sviluppata da magistrati specialisti ed esperti. È fatta salva la competenza del giudice unico secondo l’articolo 23.
Il presidente del Tribunale federale dei brevetti può disporre che il collegio giudicante sia composto da cinque o più membri della Corte, se occorre giudicare questioni giuridiche di importanza fondamentale o se ciò si rivela opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme (cpv. 2 lett. a). Spesso, inoltre, le controversie in materia brevettuale non riguardano soltanto un unico settore tecnico, ma numerosi ambiti. In simili casi occorre assicurarsi che il collegio giudicante sia in grado di riunire le conoscenze interdisciplinari necessarie. Il capoverso 2 lettera b accorda alla presidenza la necessaria flessibilità, affinché sia possibile ricorrere a un numero sufficiente di giudici con formazione tecnica nell’ambito di controversie che riguardano diversi ambiti specialistici. La maggioranza dei giudici dovrà in ogni caso disporre di una formazione giuridica.
Stabilendo che il collegio giudicante sarà sempre composto da almeno un giudice ordinario, si garantisce l’unità della giurisprudenza del Tribunale federale dei brevetti (cpv. 4). Date le dimensioni del Tribunale e il numero di casi previsti, questa soluzione permette di garantire il coordinamento della giurisprudenza all’interno della Corte. La direzione del procedimento non spetta necessariamente al presidente; l’onere che ne deriva appare quindi sostenibile (cfr. art. 35).
Art. 22 Votazione
L’articolo 22 ricalca quanto disposto dagli articoli 21 LTPF e 22 LTAF. Si applica a tutte le decisioni prese da un organo giudiziario previsto dalla legge (Corte plenaria, direzione del Tribunale).
Art. 23 Giudice unico
Il presidente del Tribunale federale dei brevetti decide in qualità di giudice unico in caso di stralcio di procedimenti divenuti privi di oggetto o di non entrata nel merito di rimedi giuridici manifestamente irricevibili (ad es. in caso di mancato pagamento dell’anticipo delle spese o di presentazione chiaramente tardiva del rimedio giuridico). In simili casi occorre di regola decidere unicamente sulle spese. Le decisioni del giudice unico permettono in particolare di liquidare rapidamente il procedimento. In questi casi la competenza del giudice unico non è soggetta a limitazioni. Il presiden-