Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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2.5.4 Sezione 4: Conduzione del processo e atti processuali

Art. 35 Giudice dell’istruzione

Il giudice dell’istruzione dirige il procedimento. Tale funzione è esercitata dal presidente del Tribunale federale dei brevetti o da un giudice con formazione giuridica designato dalla presidenza. La direzione del procedimento da parte del giudice dell’istruzione rappresenterà la regola, in considerazione delle dimensioni del Tribunale e della flessibilità necessaria, e in deroga all’articolo 122 capoversi 1 e 2 CPC, secondo cui la direzione del procedimento spetta al collegio giudicante.

Art. 36 Lingua del procedimento

Il Tribunale federale dei brevetti determina la lingua del procedimento. Tiene conto della lingua parlata dalle parti, purché si tratti di una lingua ufficiale (cpv. 1). La scelta di altre lingue (ad esempio l’inglese) non è tuttavia esclusa, purché le parti e il giudice vi acconsentano (cpv. 2).

Sempre più spesso le parti allegano all’atto di ricorso o alla risposta documenti non redatti in una lingua ufficiale. La prassi tende ad ammettere simili documenti senza esigerne la traduzione, a condizione che i membri della Corte, il cancelliere e le altre parti comprendano la lingua nella quale i documenti sono redatti. In futuro ciò assumerà particolare rilevanza in caso di adozione di un brevetto europeo in lingua inglese con effetto su tutto il territorio svizzero. Con l’entrata in vigore dell’Accordo sulle lingue CBE, il richiedente o il titolare di un brevetto europeo in lingua inglese non saranno più obbligati a presentare una traduzione del fascicolo del brevetto in una lingua ufficiale svizzera. L’Accordo non altera il diritto degli Stati parte di obbligare il titolare del brevetto, in caso di controversie giudiziarie, a fornire a proprie spese una traduzione del brevetto controverso in una lingua ufficiale riconosciuta (art. 2 dell'Accordo sulle lingue CBE). Il capoverso 3 ne tiene conto. Va rilevato che il consenso delle parti non deve essere comunicato espressamente. Il consenso è tacito quando tutte le parti producono documenti redatti in una lingua straniera senza esigerne una traduzione in una lingua ufficiale.

Se una parte non padroneggia la lingua del procedimento o la lingua ufficiale in cui sono redatti gli atti della controparte, il Tribunale federale ordina la traduzione di tutti gli scritti e delle deposizioni orali che la parte deve essere in grado di comprendere per poter seguire il procedimento.28 Questa regola è sancita dal capoverso 4.

2.5.5 Sezione 5: Prove; perizie

Art. 37

In linea di principio, la richiesta e la presentazione di perizie giudiziarie sono rette dalle disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (art. 180 segg. CPC). Considerato il carattere complesso e tecnico dei procedimenti in materia brevettuale, la possibilità di presentare una perizia orale (art. 184 CPC) non si rivela opportuna. Il capoverso 1 prevede pertanto che nei procedimenti davanti al Tribunale federale dei brevetti le perizie debbano rivestire la forma scritta. Questo implica anche che il perito debba rispondere per scritto alle domande di chiarimento e di

28 Cfr. in merito DTF 118 Ia 462 segg.