Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

l’istituzione di un Tribunale federale dei brevetti. Grazie alla struttura flessibile ed economica di cui sarà dotato, si può presumere che il nuovo Tribunale sarà in grado di far fronte alle eventuali variazioni della mole di lavoro che lo attende.

Gli ingenti costi procedurali derivano non da ultimo dalle carenze del sistema attuale: da questo punto di vista un Tribunale specializzato centralizzato sarebbe meno oneroso. Un’organizzazione giudiziaria efficiente e che tenga conto delle peculiarità del diritto in materia di brevetti favorirebbe in definitiva anche le PMI.

1.4 Armonizzazione di compiti e finanze

In considerazione dei valori litigiosi spesso elevati nelle cause in materia di brevetti, il Tribunale sarà in grado di autofinanziarsi in misura rilevante. Le tasse giudiziarie vanno commisurate in modo da garantire un compromesso tra il diritto delle parti di adire il Tribunale federale dei brevetti e il principio secondo cui il Tribunale deve essere in grado di coprire i costi con i propri mezzi. Nella misura in cui il Tribunale federale dei brevetti non fosse in grado di coprire i propri costi con le tasse giudiziarie, il finanziamento sarà assicurato da contributi da parte dell’IPI. L’IPI beneficia di una grossa copertura grazie alle tasse sui brevetti: ciò conferisce di riflesso sicurezza finanziaria anche al Tribunale federale dei brevetti. In questo contesto sarebbe immaginabile anche un aumento delle tasse sui brevetti. Nella prospettiva di migliorare l’assetto giurisprudenziale su scala nazionale, si potrebbe pretendere che i titolari di brevetti svizzeri e stranieri sopportino un possibile aumento delle tasse sui brevetti. L’entrata in funzione del Tribunale federale dei brevetti permetterebbe di sgravare sensibilmente i Cantoni, che potranno conseguire risparmi sui costi.

1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

A livello europeo esistono attualmente disposizioni armonizzate in materia di brevetti soltanto nell’ambito della Convenzione sul brevetto europeo. Dopo essere stati concessi dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) di Monaco, i brevetti europei devono essere fatti valere dagli Stati membri. Questo sistema di composizione dei litigi prettamente nazionale porta inevitabilmente a una moltiplicazione delle controversie giuridiche. Per far valere un brevetto europeo concesso per più Stati, il titolare deve avviare parallelamente svariati procedimenti per violazione (per un unico brevetto europeo ed eventualmente contro un unico presunto autore della violazione) davanti ai tribunali nazionali degli Stati in cui vi sono state delle violazioni. Questo non è soltanto oneroso in termini di costi e di tempo, ma è pure causa di incertezza giuridica, visto che i singoli tribunali nazionali, in applicazione delle loro procedure e delle loro normative in materia di risarcimento danni, giungono spesso a conclusioni divergenti.

Spesso le violazioni brevettuali parallele sono all’origine di controversie transfrontaliere e del cosiddetto “forum shopping”, che si verifica quando le parti avviano volutamente un procedimento davanti a un determinato Tribunale dal quale si attendono una sentenza favorevole. Questo fenomeno cela in sé seri rischi per ogni sistema giuridico.

Due recenti decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) hanno contribuito a complicare ancor più la problematica della moltiplicazione delle con-