Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine

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ripreso senza modifiche.

Modifica dell'ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale (OTEMU)

I pareri ricevuti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati elaborati in maniera dettagliata dal gruppo di lavoro tecnicamente competente e dalla Direzione federale delle misurazioni catastali. Alcune proposte emerse dall'indagine conoscitiva hanno comportato piccole correzioni, rettifiche e miglioramenti. Le modifiche più importanti sono le seguenti:

∑ livello d'informazione «altimetria» (art. 7, 22 e 30): ora non è più richiesto che il modello digitale

del terreno (MDT) debba essere costituito da un reticolo di due metri. Il genere di modello è libero. Sono pertanto ammessi anche nuvole di punti o modelli a spigoli. Le precisioni imposte dall'articolo 30 sono requisiti relativi al MDT e si ripercuotono indirettamente sui dati da diffondere. L'articolo 22 stabilisce che la diffusione dei dati deve imperativamente avvenire almeno sotto forma di reticolo di due metri.

∑ Articolo 33 capoverso 1: si tratta di «elementi di determinazione» indipendenti e non di

«misurazioni». L'idea è che debbano essere eseguiti controlli adeguati.

∑ Titolo del capitolo 2: la precedente espressione «manutenzione» equivale nella terminologia della

LGI a «gestione». Nel capitolo 2 il termine «manutenzione» è stato pertanto modificato in «gestione».

Ordinanza tecnica di swisstopo sulla geoinformazione

La maggior parte delle proposte riguardavano i punti seguenti e hanno comportato pertinenti modifiche:

nell'ordinanza alcune formulazioni tecniche relative a sistemi e quadri di riferimento geodetici sono state precisate, per esempio all'articolo 5 (Linguaggio di descrizione dei modelli di geodati).

Sulla base dei pareri emersi dall'indagine conoscitiva, come linguaggio di descrizione per i modelli di geodati può essere utilizzato INTERLIS 2 oppure (nuovo) INTERLIS 1. L'auspicio di fare riferimento a norme riconosciute a livello internazionale non ha potuto essere tenuto in considerazione poiché tali norme non sono ancora state emanate definitivamente. Nella legislazione svizzera non è possibile utilizzare dei cosiddetti riferimenti «dinamici». Occorre rinviare a una norma esistente e definitiva. Nulla si oppone a un completamento dell'articolo 5 dell'ordinanza al momento in cui simili norme internazionali definitive saranno disponibili.

3.2 Osservazioni di natura generale

Partecipante Osservazione generale CCA OGI:

la struttura e l’assetto dell’ordinanza sono ritenuti buoni e comprensibili. All’articolo 2 occorre apportare una precisazione distinguendo l’utilizzazione commerciale dalla prestazione commerciale; perché non comunicare gratuitamente i geodati di base nell'ambito della procedura di richiamo come avviene nel Cantone di SO?  la riscossione degli emolumenti complica notevolmente l’ordinanza e costituisce un importante onere amministrativo; è tuttavia giudicato positivamente il fatto che le direttive sui servizi preposti alla percezione degli emolumenti siano emanate in maniera centralizzata. Non si capisce perché, secondo l’Allegato 1, le raccolte di geodati di base di diritto federale non possano essere comunicate nell’ambito di una procedura di richiamo. È ugualmente incomprensibile l’autorizzazione all’accesso C «non pubblici» per determinati geodati di base. Per questi geodati di base basterebbe la categoria B «pubblici in misura limitata». Di conseguenza è possibile rinunciare alla categoria di accesso «C». Fa presente che la CCA non viene menzionata nella lista dei partecipanti per quanto concerne le impostazioni «Rete di contatti» e «Geodati di base» in relazione con l’attuazione del «Piano d’azione e-geo.ch 2007». Nella sua veste di rappresentante del «detentore dei dati» per quanto concerne un gran numero di geodati di base, la CCA ritiene indispensabile poter intervenire direttamente in merito alle impostazioni Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 11/38