Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine
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3 Risultati dell’indagine conoscitiva
3.1 Riassunto delle proposte emerse dalle due indagini conoscitive
Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)
In conseguenza dell'esito dell'indagine conoscitiva pubblica, nell'OGI sono state eseguite modifiche importanti, segnatamente per quanto concerne le definizioni, il riferimento planimetrico, la trasformazione di altri sistemi di riferimento, l'accesso, lo scambio e la pubblicazione di geometadati. L'articolo 36 è stato riformulato riallacciandosi alla classificazione dei servizi nella direttiva INSPIRE dell'Unione europea (messa in vigore il 14.03.07). Grazie alla distinzione in servizi di rappresentazione e servizi di telecaricamento, è stato possibile precisare la procedura di richiamo menzionata nella LGI. Sulla base delle risposte è stato completato l'elenco delle cerchie di utenti esentati da emolumenti. In numerosi pareri è stato chiesto di completare l'elenco delle attività del COSIG con la consulenza a servizi cantonali, ora menzionata nel pertinente articolo. La partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner in futuro sarà assicurata in modo adeguato. Il catalogo dei geodati di base (allegato all'OGI) è stato rielaborato sulla base delle modifiche risultanti dall'indagine conoscitiva. La colonna «Procedura di richiamo» è stata ridenominata, in sintonia con le direttive INSPIRE dell'UE, «Servizio di telecaricamento».
Ordinanza sui nomi geografici (ONG)
In occasione della prima indagine conoscitiva sono balzati in primo piano in particolare due temi: l'auspicio di rimettere in vigore le «Weisungen für die Erhebung und Schreibweise der Lokalnamen bei Grundbuchvermessungen in der deutschsprachigen Schweiz» del 1948 e la proposta dei Cantoni e delle associazioni professionali di essere strettamente coinvolti nell'elaborazione di tutte le nuove prescrizioni.
Anche se per motivi giuridici non è stato possibile concretizzare con totale soddisfazione la prima proposta, sono state tuttavia avviate pertinenti misure per trovare rapidamente una soluzione. Per quanto riguarda il secondo tema, il nuovo articolo 37 è totalmente conforme alle nuove disposizioni della LGI. In occasione della seconda indagine conoscitiva sono pervenute soltanto osservazioni di dettaglio che non hanno tuttavia comportato alcuna modifica materiale dell'ordinanza rielaborata.
Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN)
Per quanto riguarda la misurazione nazionale geodetica, occorre menzionare espressamente come compito la demarcazione e la misurazione del confine nazionale. Quale complemento, nell'ambito della misurazione nazionale cartografica è introdotta una disposizione che prevede che i modelli di rappresentazione dei modelli cartografici devono essere descritti con chiarezza e resi noti. La partecipazione diretta in occasione della determinazione del confine nazionale è limitata ai Cantoni interessati, i quali a loro volta garantiscono la partecipazione dei Comuni. Le formulazioni relative all'identico tracciato del confine nazionale e dei confini degli immobili nonché all'aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale e del registro fondiario in seguito a mutazioni del confine nazionale sono state rielaborate. Per motivi di chiarezza, dopo l'indagine conoscitiva è stato stabilito che la Confederazione assume i costi per la procedura di determinazione del confine nazionale, per la demarcazione, la misurazione e la manutenzione del confine nazionale nonché per la rettifica dei confini di immobili lungo il confine nazionale. Poiché il termine «prodotti ufficiali» ha determinato incertezze in relazione con la misurazione ufficiale, in futuro nell'OMN si parlerà di «prestazioni ufficiali». La Commissione della concorrenza ha attirato l'attenzione sul fatto che è necessaria una chiara separazione tra prestazioni ufficiali e prestazioni commerciali. Con «prestazioni» possono essere intesi tanto i prodotti quanto le prestazioni di servizio. Nel caso delle prestazioni commerciali è stato inserito un elenco esaustivo e l'avverbio «segnatamente», che era stato oggetto di critiche, è stato cancellato.
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN)
Dall'indagine conoscitiva è emerso che vi erano equivoci riguardo all'interpretazione dell'espressione «settore della geologia nazionale». Ora, con formulazioni ancora più univoche è stata fatta chiarezza per quanto riguarda «i compiti della Confederazione in materia di geologia nazionale» e «i servizi specialistici competenti» della Confederazione. Tutti gli altri commenti non hanno avuto conseguenze per quanto riguarda la modifica dei contenuti, ma hanno consentito utili miglioramenti di dettaglio del
Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 9/38