Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine
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testo dell'ordinanza.
Per quanto concerne la fornitura di prestazioni commerciali (art. 11), vi è una divergenza con l'associazione professionale CHGEOL, la quale di principio si oppone alla possibilità che i servizi competenti per la geologia nazionale possano fornire prestazioni commerciali. In considerazione dell'incoerenza che ne risulta con i disciplinamenti previsti dalla LGI e dalle relative ordinanze per gli altri settori di compiti (misurazione nazionale ecc.) nonché del riscontro positivo nel parere della Commissione della concorrenza (Comco) sulla regolamentazione delle prestazioni commerciali, l'opposizione in questione non è stata tenuta in considerazione.
Ordinanza sugli ingegneri geometri (OGeom)
Sulla base dei pareri emersi dall'indagine conoscitiva, per quanto riguarda la formazione teorica è stato stabilito che la premessa per l'ammissione debba essere un master accreditato di una scuola superiore svizzera, che nelle singole materie debba essere raggiunto un livello universitario e che nelle materie del gruppo di temi «Lingue e culture della Svizzera» debba essere raggiunto il livello della maturità svizzera. Si è rinunciato alla condizione che la media delle note di ogni gruppo di temi raggiunga almeno la sufficienza. In futuro, il candidato dovrà superare l'esame in una determinata materia e la Commissione deciderà in merito al superamento dell'esame. La seconda proposta sostanziale concerneva il registro professionale. Al riguardo è stabilito che con l'esame di Stato è rilasciata la patente di ingegnere geometra e che l'iscrizione nel registro, corrispondente a un'ammissione all'esercizio della professione nella misurazione ufficiale, è imperativamente necessaria solo per gli ingegneri geometri patentati secondo gli articoli 40, 42, 44 e 46 OMU. Gli obblighi professionali e la vigilanza sulla professione sono applicabili soltanto agli ingegneri geometri iscritti nel registro.
Modifica dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)
I pareri ricevuti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati elaborati in maniera dettagliata dal gruppo di lavoro tecnicamente competente e dalla Direzione federale delle misurazioni catastali. Alcune proposte emerse dall'indagine conoscitiva hanno comportato piccole correzioni, rettifiche e miglioramenti. In seguito all'analisi dei risultati dell'indagine conoscitiva pubblica sono state eseguite differenti modifiche nel testo dell'ordinanza ed è stata ad esempio creata una nuova base legale relativa alla correzione di contraddizioni. Nel quadro dell'indagine conoscitiva pubblica, segnatamente da parte della Commissione della concorrenza, è emersa l'esigenza di ancorare nell'OMU condizioni di maggiore concorrenza per quanto riguarda l'aggiudicazione di mandati della misurazione ufficiale. La Commissione della concorrenza ha imposto una nuova aggiudicazione dei «mandati in qualità di geometra incaricato dell'aggiornamento» nell'ambito di una procedura pubblica di aggiudicazione a scadenza quadriennale. Il nuovo testo dell'ordinanza, con il quale la Commissione si è dichiarata d'accordo, tenta di conciliare l'interesse pubblico per una maggiore concorrenza con l'interesse pubblico per una maggiore qualità e continuità.
Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale (OMN-DDPS)
Le proposte dei servizi della Confederazione, degli uffici cantonali e delle organizzazioni specialistiche sono state esaminate approfonditamente. Esse riguardano in gran parte aspetti terminologici. Negli articoli 1 e 2 concernenti i sistemi e i quadri di riferimento geodetici, sulla base delle proposte sono state apportate piccole correzioni tecniche. Affinché sia realizzabile il massimo grado di aggiornamento, per quanto riguarda la misurazione nazionale cartografica all'articolo 6 è menzionato che essa è aggiornata integralmente almeno ogni sei anni. Le coordinate del confine nazionale e le immagini satellitari sono state aggiunte all'elenco delle prestazioni (in precedenza denominate «prodotti») ufficiali della misurazione nazionale geodetica e topografica. Poiché i geoservizi sono definiti nell'OGI, non è più necessario menzionarli esplicitamente e dettagliatamente nell'OMN-DDPS. Il tariffario degli emolumenti sarà stabilito, unitamente alle disposizioni concernenti gli emolumenti del rilevamento geologico nazionale, in un'ordinanza dipartimentale specifica.
Ordinanza del DDPS sulla Commissione federale di geologia (OCFG)
Dall'indagine conoscitiva è emerso un ampio consenso e non vi sono stati accenni a discussioni su questioni di principio. La necessità e l'importanza di questa ordinanza sono state sottolineate in particolare dai geologi cantonali e dalle associazioni. Per quanto riguarda l'OCFG non vi è stata alcuna proposta sostanziale e l'avamprogetto sottoposto all'indagine conoscitiva è stato praticamente
Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 10/38