Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine

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Due completamenti:

Il primo riguarda la chiara definizione di termini e il secondo concerne i diritti di partecipazione dei Comuni e delle città risultanti dall'articolo 50 della Costituzione federale in un settore sensibile che li interessa direttamente. In questa nuova ordinanza viene introdotto e definito il termine «località» («Ortschaft»).

Il termine «luogo» («Ort») utilizzato in molti altri atti legislativi, non appare in questa ordinanza. Proprio nelle aree rurali vi sono molti luoghi che non hanno alcun numero postale di avviamento ma che portano un nome proprio, oppure più luoghi che hanno il medesimo numero postale di avviamento ecc.

Proposta: chiarire il senso di «luogo» e «località» e adeguare l'ordinanza, segnatamente gli articoli 14 e 15, affinché nell'esecuzione e in relazione con l'applicazione di altre regolamentazioni non sorgano difficoltà d'interpretazione o vi sia incertezza del diritto.

Inoltre, i nomi di Comuni e città nonché altre espressioni geografiche sono dati estremamente importanti dell'identità culturale comunale. Modifiche, adeguamenti ecc. di simili dati sono processi sensibili che non possono essere realizzati senza la conoscenza degli usi locali e del clima politico. Proponiamo pertanto di stabilire nell'ordinanza che i Comuni e le città siano consultati per il tramite delle pertinenti associazioni in occasione dell'emanazione di regole, direttive e raccomandazioni a livello federale.

(Vedi art. 40). L'articolo 19 disciplina l'assunzione dei costi. In occasione di modifiche in relazione con località o nomi di stazioni, le autorità e le aziende della Confederazione addebitano ai Comuni i costi che ne risultano. In considerazione dell'articolo 50 della Costituzione federale, un simile modo di procedere non è accettabile.

Proposta: i Comuni devono essere sentiti prima della decisione (vedi art. 19).

asa SA Esigenza particolare: sulle carte nazionali e nella MU i nomi locali (toponimi) devono rimanere immutati.

ONG:

Proposta di emendare l’articolo 7 capoverso 2 nel seguente modo:

- non vengono emanate direttive in materia di toponomastica;

- si conservano le Istruzioni del 1948;

- rimane immutata l’ortografia attuale dei nomi locali (toponimi) con le due seguenti eccezioni:

- eccezione: l’ortografia attuale di un nome locale (toponimo) di una determinata località viene modificata qualora sia differente nelle Carte nazionali, nel registro fondiario e nel piano corografico;

- eccezione: l’ortografia di un nome locale (toponimo) di una determinata località è migliorata se necessario, vale a dire se l’attuale ortografia non è mai stata resa conforme alle Istruzioni 1948.

Motivazione: la situazione attuale diverge da quella del 1948, visto che oggi ha cessato di porsi la questione dell’ortografia dei nomi locali (toponimi). Ha invece assunto la massima importanza il fatto che «i nomi geografici servono a identificare i luoghi nelle comunicazioni » (art. 1 ONG). Nonostante tutte le imprecisioni che ciò implica, questo obiettivo può essere conseguito soltanto «congelando» l’insieme dei nomi attuali. L’esigenza espressa dall’articolo 1 LGI vale segnatamente per quanto concerne i nomi locali (toponimi), visto che questi ultimi sono un elemento particolarmente diffuso dei geodati. Per questo motivo i nomi locali (toponimi) sulle carte nazionali e nella MU non devono divenire un passatempo destinato ai linguisti.

Documentazione probatoria

- Sulla carta nazionale sono stati modificati il 55 % dei nomi locali (toponimi) dei quattro Comuni turgoviesi di Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Sirnach e Wängi. [Fonte: analisi del 10.08.2005 nel capitolo 6 del sito www.lokalnamen.ch].

Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 18/38