Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine

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lavoro destinato all’introduzione di modelli di geodati i cui termini e la cui ponderazione siano definiti per analogia con la concezione di archiviazione espressa dagli articoli 14/15 OGI  si dovrebbe precisare chi debba fare cosa entro quale termine. Detto programma di lavoro dovrebbe comprendere, illustrandoli esplicitamente, i modelli di dati già disponibili e indicare quali servizi ne sono responsabili;

∑ rimane irrisolta la situazione giuridica dei dati derivati. Per quanto

tempo sussiste un diritto d’autore sui dati derivanti dalla misurazione ufficiale o dalle carte nazionali? Questa questione è di grande importanza per la sezione 9: Accesso e utilizzazione.

Osservazioni in merito a:

∑ collaborazione di Cantoni, Comuni e organi specializzati (art. 3 cpv. 2,

art. 8 OGI);

∑ storicizzazione (art. 12 OGI);

∑ geometadati (art. 17 cpv. 2 OGI);

∑ comunicazione da parte di autorità (art. 23 OGI);

∑ geoservizi (art. 36 OGI);

∑ termini transitori (art. 49 OGI).

Per quanto concerne il catalogo dei geodati di base del diritto federale (allegato 1 OGI): la lista va completata inserendo gli elementi seguenti:

∑ «Livello medio della falda freatica (RS 814.201 allegato 4)»;

∑ «Livello massimo naturale, decennale della falda freatica (RS 814.201

allegato 4)».

Osservazioni in merito all’OGI e alla ONG.

Coordinamento GIS del Cantone Pareri della divisione del registro fondiario e della misurazione catastale, OW del servizio del coordinamento GIS, della Commissione della nomenclatura, del geometra revisore, dell’organismo GIS, nonché per quanto concerne la geologia, anche dell’ingegnere cantonale e della divisione dei Pericoli naturali:

∑ in sintesi il Canton OW approva il pacchetto di ordinanze presentato;

∑ ricevono particolare sostegno le considerazioni volte alla realizzazione

di un modello dei geodati e di una separazione tra contenuto e rappresentazione (modello di rappresentazione). Con l’introduzione dei livelli di autorizzazione all’accesso, la presente versione del testo normativo permette inoltre, sotto il profilo giuridico, il trattamento mirato degli accessi ai geodati, per il quale viene così istituito un disciplinamento uniforme di diritto federale;

∑ il catalogo dei geodati di base crea una nuova certezza del diritto

attribuendo ai geodati di base di diritto federale una definizione definitiva e delimitando di conseguenza l’ambito di applicazione materiale della LGI e delle sue ordinanze di esecuzione. Visto che ha già confrontato il catalogo di geodati di base di cui all’allegato 1 con il diritto cantonale, il Cantone OW auspica che le sue osservazioni a questo proposito siano integrate in questo settore tematico.

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà:

non appena sarà disponibile il progetto di ordinanza il Cantone OW intende approfittare dell’opportunità di presentare un parere nel quadro di una procedura di consultazione o di un’indagine conoscitiva.

OMU e OTEMU:

costituiscono la revisione necessaria delle ordinanze attualmente vigenti in vista dell’integrazione del diritto della misurazione nel diritto della geoinformazione.

Oltre alle proprie osservazioni, per la OTGI, la OMN e la OTMN si rinvia in particolare al parere dettagliato della Conferenza dei servizi cantonali del catasto (CSCC)

OGeolN, OCFG  né osservazioni né aggiunte.

Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 15/38