Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Osservazioni in merito alle seguenti ordinanze: OGI, ONG, OMU,

OTEMU e OGeom.

Ufficio del registro fondiario e Osservazioni in merito alla OGI e alla OTGI.

ufficio del catasto ZG/Servizi GIS

BE Modifiche/aggiunte/precisazioni sono aggiunte in rosso  le parti del testo cancellate in rosso corrispondono a una posizione negativa dell’Ufficio di geoinformazione (AGI) nei confronti delle osservazioni formulate dalla CSCC.

Osservazioni/proposte in merito a: OGI, OTGI, OGeom, ONG, OMN,

OTMN, OMU, OTEMU.

Per quanto concerne la OGeolN e la OCFG  nessuna osservazione.

GR ∑ Diversi nuovi concetti (servizio di distribuzione interconnesso, portale

ecc.) che vanno definiti e in parte anche precisati;

∑ l'estrapolazione, periodicamente richiesta, dei geodati da archiviare

costituisce una sfida sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo finanziario  da riconsiderare;

∑ l'art. 12 del disegno di LGI pone nuove condizioni per la concessione

dell'autorizzazione di utilizzazione  impressione che per tutto occorra un’autorizzazione. Secondo il rapporto esplicativo delle ordinanze di esecuzione della LGI (pag. 21), l’art. 28 del progetto di OGI si applica soltanto se i servizi competenti vogliono far dipendere l'utilizzazione dal rispetto di determinate condizioni. Se questa indicazione del rapporto esplicativo è corretta  occorre adeguare il testo dell’ordinanza, in modo tale che ogni servizio competente possa decidere da sé se occorre un’autorizzazione;

Se non è necessario, la OGI non dovrebbe limitare il margine di manovra concesso dall’articolo 12 del disegno di LGI. Per molti dati con autorizzazione all’accesso A, nella pratica non é né necessario né possibile concedere un'autorizzazione per l’uso privato  dovrebbe pertanto risultare chiaramente dal testo dell’ordinanza che non in ogni caso serve un’autorizzazione di utilizzazione. Dovrebbe pure essere indicato in quali casi o a quali condizioni si può prescindere dalla concessione di un’autorizzazione;

∑ i concetti di «autorizzazione all’accesso» e di «livello di autorizzazione

all’accesso» e il loro impiego nel progetto di OGI sono fonte di confusione. «Autorizzazione all’accesso A» significa che di massima tutte le persone sono autorizzate a utilizzare i dati o hanno accesso ai dati. «Autorizzazione all’accesso B» significa che nessuno ha accesso ai dati, a meno che non siano adempite le condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 2 del progetto di OGI. «Autorizzazione all’accesso C» significa che non è dato alcun genere di accesso. L'«autorizzazione all'accesso» è pertanto una caratteristica dei dati. «Autorizzati» non sono tuttavia i dati ma i loro utenti. Di conseguenza, non è chiaro come vada interpretato l’articolo 26 capoverso 2 del progetto di OGI (e ugualmente l’art. 27 cpv. 2);

∑ per quanto concerne i geoservizi, nell’ambito della procedura di

richiamo, occorre definire e specialmente precisare in quale forma sono finalmente resi disponibili o possono essere utilizzati i geodati richiamati;

∑ occorre prestare attenzione al fatto che i Cantoni auspicano di essere

sentiti in merito all’articolo 45 sull’esenzione dagli emolumenti;

∑ nel catalogo dei geodati di base della Confederazione (allegato

all'ordinanza sulla geoinformazione) sono elencati anche dei prodotti (per esempio il n. 30 «Piano per il registro fondiario» e il n. 31 «Piano di base MU-CH»). Questi prodotti non sono geodati indipendenti bensì costituiscono valutazioni di altri geodati. I prodotti vanno eventualmente elencati in una lista separata che sia loro destinata;

∑ è sorprendente che nella colonna «servizio competente» del catalogo

dei geodati di base figuri di tanto in tanto più di un organismo (per esempio n. 57 «Reti di percorsi pedonali e sentieri»). Le competenze

Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 16/38