Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Osservazioni in merito alle seguenti ordinanze: OGI, ONG, OMU,
OTEMU e OGeom.
Ufficio del registro fondiario e Osservazioni in merito alla OGI e alla OTGI.
ufficio del catasto ZG/Servizi GIS
BE Modifiche/aggiunte/precisazioni sono aggiunte in rosso le parti del testo cancellate in rosso corrispondono a una posizione negativa dell’Ufficio di geoinformazione (AGI) nei confronti delle osservazioni formulate dalla CSCC.
Osservazioni/proposte in merito a: OGI, OTGI, OGeom, ONG, OMN,
OTMN, OMU, OTEMU.
Per quanto concerne la OGeolN e la OCFG nessuna osservazione.
GR ∑ Diversi nuovi concetti (servizio di distribuzione interconnesso, portale
ecc.) che vanno definiti e in parte anche precisati;
∑ l'estrapolazione, periodicamente richiesta, dei geodati da archiviare
costituisce una sfida sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo finanziario da riconsiderare;
∑ l'art. 12 del disegno di LGI pone nuove condizioni per la concessione
dell'autorizzazione di utilizzazione impressione che per tutto occorra un’autorizzazione. Secondo il rapporto esplicativo delle ordinanze di esecuzione della LGI (pag. 21), l’art. 28 del progetto di OGI si applica soltanto se i servizi competenti vogliono far dipendere l'utilizzazione dal rispetto di determinate condizioni. Se questa indicazione del rapporto esplicativo è corretta occorre adeguare il testo dell’ordinanza, in modo tale che ogni servizio competente possa decidere da sé se occorre un’autorizzazione;
Se non è necessario, la OGI non dovrebbe limitare il margine di manovra concesso dall’articolo 12 del disegno di LGI. Per molti dati con autorizzazione all’accesso A, nella pratica non é né necessario né possibile concedere un'autorizzazione per l’uso privato dovrebbe pertanto risultare chiaramente dal testo dell’ordinanza che non in ogni caso serve un’autorizzazione di utilizzazione. Dovrebbe pure essere indicato in quali casi o a quali condizioni si può prescindere dalla concessione di un’autorizzazione;
∑ i concetti di «autorizzazione all’accesso» e di «livello di autorizzazione
all’accesso» e il loro impiego nel progetto di OGI sono fonte di confusione. «Autorizzazione all’accesso A» significa che di massima tutte le persone sono autorizzate a utilizzare i dati o hanno accesso ai dati. «Autorizzazione all’accesso B» significa che nessuno ha accesso ai dati, a meno che non siano adempite le condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 2 del progetto di OGI. «Autorizzazione all’accesso C» significa che non è dato alcun genere di accesso. L'«autorizzazione all'accesso» è pertanto una caratteristica dei dati. «Autorizzati» non sono tuttavia i dati ma i loro utenti. Di conseguenza, non è chiaro come vada interpretato l’articolo 26 capoverso 2 del progetto di OGI (e ugualmente l’art. 27 cpv. 2);
∑ per quanto concerne i geoservizi, nell’ambito della procedura di
richiamo, occorre definire e specialmente precisare in quale forma sono finalmente resi disponibili o possono essere utilizzati i geodati richiamati;
∑ occorre prestare attenzione al fatto che i Cantoni auspicano di essere
sentiti in merito all’articolo 45 sull’esenzione dagli emolumenti;
∑ nel catalogo dei geodati di base della Confederazione (allegato
all'ordinanza sulla geoinformazione) sono elencati anche dei prodotti (per esempio il n. 30 «Piano per il registro fondiario» e il n. 31 «Piano di base MU-CH»). Questi prodotti non sono geodati indipendenti bensì costituiscono valutazioni di altri geodati. I prodotti vanno eventualmente elencati in una lista separata che sia loro destinata;
∑ è sorprendente che nella colonna «servizio competente» del catalogo
dei geodati di base figuri di tanto in tanto più di un organismo (per esempio n. 57 «Reti di percorsi pedonali e sentieri»). Le competenze
Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 16/38