Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine
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vanno attribuite chiaramente a un solo servizio;
∑ nelle revisioni parziali di OMU e OTEMU non sono stati notati difetti
rilevanti;
∑ nell’articolo 5 OMN sono elencati i confini delle unità amministrative e i
nomi geografici che servono quali informazioni per la MN, sebbene siano rilevati e resi disponibili dalla MU. La stessa cosa è stata notata per i prodotti di cui all’articolo 8 OTMN il Cantone GR ritiene che sia sbagliato elencare informazioni e prodotti della MU nel settore di competenza della MN;
∑ ai fini della definizione dei nomi geografici, l’ordinanza ad hoc
dovrebbe sancire l’attuale competenza dei Cantoni (Commissione cantonale della nomenclatura previa consultazione dei Comuni). Va ugualmente soppressa l’illogica distinzione tra nomi geografici della Confederazione e nomi geografici della MU;
∑ è approvata l’introduzione di un registro nella nuova ordinanza sugli
ingegneri geometri. Va riconsiderato l’onere amministrativo per la registrazione degli attuali detentori della patente, nonché per il prelievo di emolumenti. È auspicata la rinuncia a un emolumento annuale.
Osservazioni in merito alle seguenti ordinanze: OGI, ONG, OMU,
OTEMU, OMN, OTMN, OTGI e OGeom.
FFS Le FFS sostengono lo sforzo dell’Ufficio federale di topografia per coordinare la LGI con le relative ordinanze esecutive e semplificare l’accesso e lo scambio.
Le FFS rinunciano a formulare un parere su ciascuna ordinanza e si limitano a esprimere il proprio parere allegato sull'ordinanza sui nomi geografici (ONG).
ACS Come per la consultazione in merito alla LGI, il parere dell’Associazione dei Comuni svizzeri è elaborato dal Gruppo di interesse (GI e-geo) dell'Unione delle città svizzere di cui fanno parte anche membri dell’Associazione dei Comuni svizzeri. L’Associazione dei Comuni svizzeri concorda con il contenuto di tale parere e lo sostiene totalmente.
∑ Il sistema di geoinformazione ottimizzato dovrebbe ugualmente
contribuire a consolidare la certezza del diritto è importante che, sia nella legge sia nelle ordinanze, le definizioni dei concetti e la relativa utilizzazione siano uniformi. Anche i concetti giuridici della legislazione in materia di «sistemi di geoinformazione» devono essere armonizzati con le altre normative, in particolare con il CC e l’ordinanza sul registro fondiario (ORF). Occorre prestare attenzione alle obiezioni formulate a tale riguardo dal Gruppo di interesse e-geo ed eliminare le carenze ivi indicate;
∑ il principio della parità di trattamento tra i sessi deve essere garantito!
∑ nella OMU la definizione dello scopo dei dati è troppo restrittiva. Va
scelta una formulazione più aperta che rifletta la soluzione vigente «..... potere essere usati per scopi pubblici e privati»;
∑ approvazione di un'ordinanza ONG di carattere generale viene fatto
notare che devono essere conservate le descrizioni secondo le Istruzioni 1948 per quanto concerne le direttive in materia di toponomastica ancora da elaborare e approvare l’interpellato è contrario a un’eventuale ortografia più dialettale e vicina alla pronuncia locale dei «nomi geografici». Non è né necessario né ragionevole modificare una pratica che ha fatto le sue prove. Inoltre attira l’attenzione sui considerevoli costi per cambiamenti e adeguamenti;
∑ la OGI accorda ai Cantoni e Comuni un termine transitorio di cinque
anni dall’entrata in vigore per l’attuazione delle misure. Per molte misure, in particolare nell’ambito dell’armonizzazione dei geodati di base, occorre tuttavia innanzitutto che la Confederazione elabori e stabilisca ulteriori disposizioni esecutive. Si propone pertanto che sia concesso a Confederazione, Cantoni e Comuni un termine transitorio di cinque anni per l’attuazione di tali disposizioni, a partire dal momento in cui sussisteranno le necessarie disposizioni esecutive federali.
ONG:
Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 17/38