Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine

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Art. 7 Nomi geografici Art. 7 Nomi geografici

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sui nomi Il Consiglio federale emana prescrizioni sul geografici. Disciplina segnatamente le competenze, coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade. le procedure e l'assunzione dei costi. Disciplina gli altri nomi geografici, le competenze e la procedura della Confederazione e dei Cantoni, nonché l'assunzione delle spese.

2

Il Consiglio federale decide in ultima istanza sulle controversie derivanti dall'applicazione del capoverso 1.

Per questo motivo, ai partecipanti all'indagine conoscitiva è stata offerta ancora una volta la possibilità di esprimere il proprio parere sulla modifica dell'ordinanza sui nomi geografici (ONG).

Il presente rapporto tiene conto di tutti i pareri che sono stati inoltrati entro fine novembre 2007.

Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 7/38