Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati

esigenze in funzione del reale obiettivo della patente: garantire che il pubblico ufficiale disponga delle competenze necessarie in settori specifici.

Cercando di precisare determinati contenuti, è fatto un riferimento costante agli esami dei PF dimenticando la rapidità dei cambiamenti che intervengono nelle formazioni accademiche. Per esempio, nel bachelor SIE (Sciences et ingénierie de l'environnement) non sono più previsti corsi di «geometria». D'altra parte, il livello richiesto per quanto concerne le conoscenze giuridiche e gestionali oltrepassa ampiamente quelle richieste nel quadro di una formazione accademica standard in ingegneria. Invece queste formazioni sono accessibili nel quadro delle opzioni in Scienze umane e sociali.

Attualmente la Commissione deve già procedere a una valutazione su base individuale della formazione teorica dei candidati. Il ritmo dell'aggiornamento della tavola comparativa delle materie teoriche della patente e dei corsi del PFL non è più sufficiente per giustificarne l'approvazione ufficiale della Commissione. Tenuto conto dei cambiamenti che intervengono nel programma nei cinque anni della durata degli studi, dei semestri all’estero, delle bocciature e della crescente varietà dei profili dei candidati, non vi è più una sola tavola comparativa che sia interamente applicabile a un particolare candidato.

In futuro, la Commissione dovrà organizzare alcuni insegnamenti che attualmente non sono più dispensati dalle Scuole superiori, come per esempio la misurazione ufficiale.

Non potendo contare su specifiche vie di formazione, la Commissione deve concentrarsi sulla definizione dell’esame di Stato e accontentarsi di una valutazione sommaria della precedente formazione dei candidati. Pare paradossale, ma la nuova ordinanza si prefigge di raffinare il filtro per l'accesso all’esame di Stato al fine di evitare perdite di tempo per gli esperti, un aumento del tasso di bocciature e del costo dell’esame e/o un abbassamento del livello della patente. Questi timori sono giustificati, ma se fosse possibile una simile preselezione, forse non sarebbe necessario un esame di Stato. Sarebbe come voler realizzare sondaggi di opinione di qualità tanto elevata da rendere superflua una votazione.

Osservazioni generali

La patente di geometra va conferita come risultato dell’esame di Stato. Soltanto il diritto di esercitare la professione deve essere abbinato a una registrazione. La nuova normativa mal si adegua alla pratica attuale e potrebbe generare situazioni grottesche (cessione della patente: pensionamento?).

 Proposta: in seguito alla registrazione va rilasciato un supplemento (per analogia con la SIA). Designazioni chiare per determinare se le singole competenze spettano alla Commissione degli ingegneri geometri, alla Direzione federale delle misurazioni catastali o al DDPS. Non si è tenuto sufficientemente conto della situazione degli ingegneri geometri nel servizio pubblico. L’attuale versione si riferisce esclusivamente alla situazione degli ingegneri geometri indipendenti.

L'analogia con il registro degli avvocati è debole nella misura in cui l'avvocato rappresenta e difende per definizione interessi di parte. Sarebbe più corretto fare riferimento ai notai, che sono tenuti ad agire in maniera neutrale.

L’espressione «Commissione degli ingegneri geometri» non è ritenuta particolarmente adeguata. L’espressione «Commissione d’esame» sarebbe molto più chiara.

Nessuna osservazione precisa in merito al testo medesimo dell’ordinanza bensì riguardo al titolo di «Ingegnere geometra» (le considerazioni che seguono valgono soltanto per il testo francese dell'ordinanza).

Infatti, l’ordinanza è chiamata «Ordonnance sur les géomètres». È più volte menzionata la «commission des géomètres».

Secondo l’articolo 13 capoverso 5 il candidato che ha superato l’esame ha diritto a portare il titolo di «Ingénieur géomètre».

Secondo l’articolo 13 capoverso 1 al registro possono essere iscritti «Ingénieurs géomètres».

Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 37/38