Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine

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citate.

CSCC Osservazioni riguardo a OTEMU, OMN, OTMN, OGeom, ONG, OGI, OTGI.

SSI Nell’ambito dell’indagine conoscitiva, per la SSI, è estremamente importante esprimere il proprio parere in merito alla OGeolN conformandosi al parere della CHGEOL, che è esplicitamente sostenuto.

Concetto di «geologia nazionale»: nel progetto il concetto di geologia nazionale è utilizzato a volte per designare un servizio specializzato, altre volte per indicare l’insieme di tali servizi o un settore, altre volte ancora per designare l’ente ubicato presso swisstopo. Occorre precisare quali servizi siano assoggettati al servizio della geologia nazionale presso swisstopo e quali altri servizi dipendano invece da altri uffici federali. Si raccomanda di impiegare il concetto di geologia nazionale come nel progetto vale a dire: «geologia nazionale» in senso lato nei casi in cui si faccia riferimento all’insieme dei servizi o all’intero settore della geologia nazionale; «un servizio della geologia nazionale» o «il rilevamento geologico» o «il servizio di informazione geologico» o «il servizio di idrogeologia» o un’altra denominazione qualora si tratti di un compito speciale chiaramente attribuito a un’organizzazione particolare. Il concetto di «settore della geologia nazionale» in quanto unità organizzativa della topografia nazionale, unitamente ai suoi servizi specializzati, deve essere oggetto di una descrizione più accurata.

«Carte idrogeologiche e atlante geologico della Svizzera»:

È accolto con particolare favore il fatto che uno degli scopi della presente ordinanza consista nell'accelerare la produzione delle carte geologiche e idrogeologiche. La SSI ritiene che i due scopi si equivalgono e si schiera risolutamente a favore del rilevamento di informazioni idrogeologiche insieme ai dati geologici e a una loro elaborazione tale da consentire l’allestimento di carte idrogeologiche (atlante idrogeologico).

Osservazioni in merito alla OGeolN.

NW In generale, il Cantone NW aderisce al parere formulato dal gruppo regionale CCGEO della Svizzera centrale. Tiene tuttavia a formulare le seguenti osservazioni con particolare riguardo alla propria situazione:

la normativa sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà non è ancora disponibile – ad essa è comunque attribuita una grande importanza;

deve essere prestata particolare attenzione al disciplinamento dell'archiviazione e della storicizzazione (art. 12 segg. OGI). Per i Cantoni più piccoli possono derivare da ciò costi sproporzionatamente elevati. A complemento di queste ordinanze tiene a raccomandare l’elaborazione di una normativa in materia di archiviazione e storicizzazione. A tale riguardo ritiene ragionevole una collaborazione con l’Archivio di Stato ed eventualmente una collaborazione intercantonale;

∑ approva in particolar modo la chiara descrizione dei modelli di

rappresentazione (art. 10 OGI), che consente di semplificare per quanto possibile lo scambio di geodati tra Comuni e tra Cantoni. Va accelerato il lancio di INTERLIS 2, che, oltre allo scambio di dati sulle geometrie e di dati specialistici, consente l'allestimento di informazioni sulla rappresentazione dei contenuti;

∑ la reciproca esenzione dagli emolumenti di utilizzazione per i geodati

di base (Confederazione, Cantoni e Comuni) può essere estremamente vantaggiosa per l'economia nazionale e deve essere perseguita (art. 45 OGI).

Osservazioni in merito a OMU, OTEMU, ONG, OGeom, OGI.

Servizio del catasto e della ∑ Approva il considerevole lavoro svolto.

geomatica FR ∑ Auspica che sia realizzata quanto prima la parte catastale delle

restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria; in proposito ritiene che la migliore soluzione, se non la sola, si fonda sulla collaborazione «settore pubblico Û settore privato».

Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 12/38