Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 38 pagine

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Osservazioni in merito a OMU, OTEMU, OMN, OGeom, OGI.

GMG/ATS Osservazioni in merito a OGeom.

Ufficio delle costruzioni e della ∑ Osservazioni di natura grammaticale concernenti il rapporto

pianificazione del territorio FR esplicativo:

∑ numero 2.6.2.5 Sezione 5  (...) Organo di coordinamento per la

geologia nazionale (GLI-Geologia e segretariato). Osservazione: il significato dell'abbreviazione GLI-Geologia non risulta chiaramente dal contesto e dovrebbe essere brevemente spiegato.

OGeolN, OCFG:  accolte in maniera molto positiva; la definizione di un quadro legale soddisfa una reale necessità.

È unanimemente evidenziata la necessità di uno stretto coordinamento tra i diversi settori specialistici della geologia in senso esteso (geologia, idrogeologia, gestione delle risorse, pericoli naturali, gestione dei rifiuti ecc.). Sebbene l’ordinanza prevista possa contribuire a un migliore coordinamento di molti compiti di natura geologica, è innegabile che lo scorporo dell’Ufficio federale delle acque e della geologia abbia provocato una considerevole perdita di coesione nel settore, come risulta con particolare chiarezza dalla separazione tra geologia di base (swisstopo) e altri settori integrati nell’UFAM (idrogeologia, pericoli naturali, siti inquinati ecc.) che precedentemente si sostenevano a vicenda alimentandosi con informazioni pertinenti.

ZH OGI/OTGI:

nell’allegato 1 all’articolo 5 capoverso 1 sono elencati i geodati di base di diritto federale. Le autorizzazioni all’accesso proposte nel catalogo dei dati rendono necessario un medesimo trattamento per l’insieme dei servizi e delle tematiche. È incomprensibile che, per esempio, ai dati dell’UST - raccolti in adempimento di un mandato legale – o ai dati concernenti la rete delle strade nazionali o l’inventario delle foreste, sia concesso soltanto un accesso limitato.

Nel catalogo dei dati, sono oggetto di una speciale indicazione i geodati di base che fanno ugualmente parte integrante del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Tali indicazioni vanno considerate con grande scetticismo, visto che non è stata ancora elaborata l'ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e non è pertanto possibile pronunciarsi sui corrispondenti effetti giuridici e sul relativo finanziamento. Ciò vale in particolar modo per il catasto dei siti inquinati.

OMU/OTEMU:

secondo la LGI, il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per la comunicazione di geodati di base della Confederazione. I Cantoni disciplinano invece gli emolumenti per i propri geodati di base. I dati della misurazione ufficiale fanno parte dei geodati di base dei Cantoni. L’emolumento unitario proposto per gli estratti autenticati (art. 38 OMU e art. 73a OTEMU) contraddice la normativa legale e viola l’autonomia finanziaria dei Cantoni.

OMN/OTMN:

nel progetto di ordinanza mancano disposizioni volte a disciplinare la collaborazione con la misurazione ufficiale. Per l’aggiornamento della misurazione topografica nazionale è opportuno che siano utilizzati nella misura del possibile anche i dati della misurazione ufficiale.

ONG:

∑ la competente Consigliera di Stato del Cantone ZH ha chiesto con

scritto del 22 agosto 2005 che vengano conservate le Istruzioni 1948, che hanno dato buone prove. Le Istruzioni 1948 devono essere adeguatamente ancorate nell’ambito dell’ONG;

∑ la federazione zurighese dei trasporti chiede nomi univoci per le

località utilizzate nei nomi delle fermate; anche l’organizzazione di soccorso della città di Zurigo si pronuncia a favore di una coordinazione globale dei toponimi sul piano svizzero (art. 13 Principi);

∑ nel Cantone Zurigo la legge sui Comuni prescrive la competenza del

Ordinanze esecutive della legge federale sulla geoinformazione 13/38