Rapporto in adempimento dei due postulati Fluri (05.3247) e Lauri (05.3363) concernenti la cassa pensioni ASCOOP
Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
2.5.3 Approvazione delle misure di risanamento da parte dell’UFAS
Nella sua funzione di autorità di vigilanza, l’UFAS ha analizzato le misure di risanamento adottate dal 1° gennaio 2004 dalla cassa pensioni ASCOOP e l’ha invitata, con lettera del 19 agosto 2004, ad avviare misure supplementari.
Anche le misure di risanamento previste dal 1° gennaio 2006 dalla cassa pensioni ASCOOP sono state esaminate dall’UFAS in relazione alle esigenze minime che risultano dall’articolo 65d della legge federale del 25 giugno 19829 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Con lettera del 14 dicembre 2004 l’UFAS ha comunicato il suo parere alla cassa pensioni ASCOOP. Esso rileva che, tenuto conto della grave insufficienza di copertura della cassa, il pacchetto di misure prevede cambiamenti decisivi adeguati al suddetto grado di copertura e commisurati allo scopo. A causa della difficile situazione in cui versava ASCOOP, l’UFAS ha tollerato solo in via eccezionale una durata di risanamento di 15 anni, che eccede la durata massima (10 anni) prevista per le misure di risanamento. Inoltre, vista la complessità dei cambiamenti avviati dal piano di risanamento, esso ha permesso che quest’ultimo fosse attuato a decorrere dal 1° gennaio 2006, ma ha biasimato il fatto che il consiglio di fondazione avesse rinunciato a mettere in atto già dal 1° gennaio 2005 le misure concernenti le rendite transitorie dell’AVS e l’invalidità professionale. Il consiglio di fondazione ha abrogato autonomamente, mediante la decisione del 20 dicembre 2004, la rendita per l’invalidità professionale con effetto al 31 dicembre 2004, mentre l’UFAS ha disposto il 22 dicembre 2004 l’abrogazione al 31 dicembre 2004 delle rendite transitorie dell’AVS, il cui finanziamento non era corretto dal punto di vista attuariale.
Con lettera del 1° giugno 2005 l’UFAS ha accettato la decisione della cassa pensioni ASCOOP di rinunciare a ulteriori contributi di risanamento da parte dei beneficiari di rendite già esclusi dalla compensazione del rincaro nei prossimi anni. Oltre a generare spese amministrative elevate a fronte di un risultato finanziario relativamente esiguo, ossia tra l’1,6 e il 2 per cento del disavanzo al 31 dicembre 2004, questa misura di risanamento avrebbe toccato, in virtù delle disposizioni legali, soprattutto i beneficiari di rendite più anziani che percepiscono rendite basse, mentre i beneficiari più giovani, che con il pensionamento anticipato avrebbero tratto maggiormente vantaggio dalle prestazioni non finanziate, non sarebbero stati interessati dal risanamento.
2.5.4 Prospettive offerte dalle misure di risanamento
La definizione delle singole misure del piano di risanamento, i calcoli concernenti lo sviluppo della situazione in caso di realizzazione delle ipotesi previste nonché la decisione relativa all’introduzione delle misure concernono l’effettivo complessivo di ASCOOP. Dato che ASCOOP non è più una cassa comune, bensì una fondazione collettiva, l’interesse è rivolto in particolare all’evoluzione delle singole casse di previdenza e, in misura minore, all’evoluzione dell’effettivo complessivo di ASCOOP.
9 RS 831.40