Rapporto in adempimento dei due postulati Fluri (05.3247) e Lauri (05.3363) concernenti la cassa pensioni ASCOOP

Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Conclusione: nel settore ferroviario svizzero non esiste ancora la concorrenza né è prevista in futuro. Soltanto nell’ambito delle linee di autobus sono stati pubblicati bandi pubblici per alcune prestazioni e altri sono in fase di pianificazione.

La concorrenza tra le singole imprese si basa su numerosi elementi, tra cui. in particolare, la scelta della cassa pensioni e dei modelli di prestazioni e di contributi nonché il comportamento dei proprietari in caso di difficoltà finanziaria dell’impresa.

Il finanziamento del deficit di copertura nel quadro della Riforma delle ferrovie 1 ha creato per la cassa pensioni delle FFS condizioni analoghe a quelle della cassa pensioni ASCOOP; infatti ad entrambe è applicato il principio del bilancio in cassa chiusa. Il grado di copertura delle due casse ammontava allora al 100 per cento. Non ci si può riferire al rifinanziamento della cassa pensioni delle FFS effettuato a suo tempo per chiedere oggi un aiuto federale per le ITC.

Se in futuro sarà fornito alle FFS un aiuto federale, si tratterà, a seconda della variante, di un’estensione a posteriori del rifinanziamento iniziale della cassa pensioni, basato su aspetti tecnici, o di un aiuto complementare occasionato in primo luogo dall’interesse che la Confederazione nutre verso le FFS in qualità di proprietario unico. Ogni proprietario è libero di aiutare la propria impresa se questa versa in una situazione finanziaria difficile.

3.5 Valutazione in materia di diritto della responsabilità civile relativa alla vigilanza sulle casse pensioni e di soccorso delle imprese ferroviarie esercitata dall’UFT sino alla fine del 1995

In virtù delle considerazioni esposte nelle motivazioni dei postulati di Lauri e Fluri, si esamina qui di seguito se la Confederazione, in seguito all’attività di vigilanza esercitata dall’UFT su ASCOOP sino alla fine del 1995, può essere ritenuta corresponsabile dell’attuale situazione finanziaria di ASCOOP, ovvero se da essa discende un obbligo giuridico per la Confederazione.

3.5.1 Situazione giuridica iniziale

3.5.1.1 Situazione giuridica sino al 1995

Secondo il capo XI della vecchia legge federale sulle ferrovie15 (nella versione del 1° luglio 1994, art. 80 fino a 87) sino alla fine del 1995 l’UFT era l’autorità di vigilanza delle «casse di soccorso a favore del personale» delle imprese ferroviarie. Nel quadro delle disposizioni esecutive di allora relative alla legge federale sulle ferrovie è stato fissato anche il tasso d’interesse tecnico (4,5% e 4%). Inoltre, sino alla fine del 1995 venivano compensati i costi non coperti delle imprese mediante la «copertura del deficit» calcolata in base alla chiusura dei conti. Per contenere i deficit delle imprese sono state adottate diverse misure. Tra queste figurava la «sistematizzazione degli oneri di personale delle ferrovie del traffico generale che beneficiano della copertura del disavanzo d’esercizio» (cfr. con l’omonima

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