Rapporto in adempimento dei due postulati Fluri (05.3247) e Lauri (05.3363) concernenti la cassa pensioni ASCOOP

Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 38 pagine

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regionale è quindi molto limitata. I bandi pubblici previsti nei prossimi anni non cambieranno questa situazione.

3.4.3 Valutazione nell’ottica della concorrenza in generale

La concorrenza tra le singole imprese si basa su numerosi elementi. L’applicazione del principio della concorrenza implica che lo Stato si astenga dall’esercitare la propria influenza sulla concorrenza al di fuori del suo ruolo di regolatore. Le imprese assumono autonomamente la responsabilità imprenditoriale delle loro decisioni, azioni e omissioni. Se lo Stato eliminasse uno o più elementi di concorrenza, l’impresa si orienterebbe strategicamente verso la pianificazione statale anziché verso scelte imprenditoriali decentralizzate.

Nel presente contesto la definizione delle prestazioni e dei contributi della cassa pensioni di un’impresa (nel quadro della LPP) deve essere considerata un elemento di concorrenza autonomo. Nel caso dei futuri bandi pubblici nel settore del traffico viaggiatori regionale, le imprese che hanno problemi con la propria cassa pensioni potrebbero in effetti essere svantaggiate rispetto ad altre imprese, poiché la loro contabilità dei costi è gravata dei contributi di risanamento, che potrebbero rincarare le loro offerte. Un aiuto diretto alle imprese interessate potrebbe quindi compensare tale svantaggio. Tuttavia, esso eliminerebbe proprio questo elemento di concorrenza creando nuove disparità e distorsioni: le imprese le cui casse pensioni non si sono mai trovate in difficoltà o quelle che attuano il risanamento con le proprie forze (diverse ITC non hanno casse pensioni in difficoltà) perderebbero il vantaggio ottenuto nei confronti della concorrenza e verrebbero punite per gli sforzi compiuti. Tali imprese si sentirebbero pertanto ingannate. Inoltre, un siffatto aiuto darebbe un falso segnale inducendo le imprese a speculare su futuri aiuti statali (moral hazard) anche per altre questioni o settori.

Il comportamento che il proprietario delle singole imprese adotta per affrontare le sfide finanziarie della propria impresa costituisce anch’esso un elemento di concorrenza. Nel rispetto delle condizioni quadro legali, i proprietari possono decidere liberamente se intervenire e quali misure adottare. Anche in questo caso un intervento che limiti il margine di azione dei proprietari produrrebbe nuove disparità e distorsioni.

3.4.4 Valutazione della concorrenza alla luce dei versamenti effettuati dalla Confederazione alla cassa pensioni delle FFS

All’ex Cassa pensioni e di soccorso delle FFS (CPS), il cui statuto era conforme a quello dell’ex Cassa federale di assicurazione (CFA), la Confederazione aveva fornito una garanzia delle prestazioni sulla base della LPP. La CPS non eseguiva l’iscrizione a bilancio secondo il principio della cassa chiusa, ossia presentava un deficit di copertura voluto, e la Confederazione garantiva le prestazioni della CPS assumendosi i relativi rischi. Il rifinanziamento della CPS nel momento in cui questa è stata resa giuridicamente autonoma si spiega, da un lato, con la suddetta garanzia delle prestazioni e, dall’altro, con la decisione del Parlamento di applicare alla cassa pensioni delle FFS il principio del bilancio in cassa chiusa13. Di conseguenza, la

13 Cfr. articolo 16 della legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31).