Rapporto in adempimento dei due postulati Fluri (05.3247) e Lauri (05.3363) concernenti la cassa pensioni ASCOOP
Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 38 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Nell’ottica del comproprietario il ruolo della Confederazione consisterebbe tutt’al più, in caso di attuazione di un piano di risanamento da parte dei proprietari interessati, nel partecipare alla soluzione proposta in misura proporzionale alla quota detenuta. Sarebbero però chiamati in causa anche gli altri comproprietari (in particolare i Cantoni e Comuni interessati).
Conclusione: nel suo ruolo di comproprietario delle ITC assicurate presso ASCOOP, la Confederazione non ha obblighi giuridici da adempiere. Se avesse un interesse diretto, connesso con gli imperativi della politica dei trasporti, alla prosecuzione delle attività dell’impresa, la Confederazione potrebbe eventualmente contribuire a sostenere le ITC interessate in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. L’interesse della Confederazione andrebbe però esaminato per ogni singolo caso. Gli altri comproprietari dovrebbero partecipare proporzionalmente alla quota da essi detenuta.
3.3 Valutazione nell’ottica del committente
La Confederazione riveste, unitamente ai Cantoni, il ruolo di committente di prestazioni di trasporto nel settore del traffico viaggiatori regionale. Essa ha assunto sino alla fine del 2007 in media il 67 per cento dei costi dell’offerta che danno diritto a un’indennità. Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) il ruolo dei Cantoni è stato potenziato. Di conseguenza, la quota della Confederazione nei costi che danno diritto a un’indennità nel settore del traffico viaggiatori regionale è stata ridotta in media al 50 per cento (trasporti) e al 55 per cento (infrastruttura).
Il Consiglio federale disciplina la procedura di ordinazione nonché i principi dell’offerta di prestazioni e dell’indennizzo d’intesa con i Cantoni (art. 51 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie [Lferr], RS 742.101). Le indennità sono stabilite anticipatamente, considerato il conto di previsione delle imprese. Nella determinazione dell’offerta, oltre alla domanda, si considerano i collegamenti basilari adeguati, gli imperativi della politica regionale, della protezione dell’ambiente e dei disabili. Inoltre si devono fornire informazioni concernenti le condizioni di assunzione del personale.
In qualità di committente, la Confederazione e i Cantoni devono trattare equamente tutte le ITC, in altre parole devono indennizzare gli stessi costi previsti non coperti, se questi sono stati riconosciuti come costi che danno diritto a un’indennità. Conformemente alla prassi attuale dell’UFT, per i contributi di risanamento destinati alle casse pensioni sussiste il diritto a un’indennità. Attualmente tale aiuto federale indiretto ammonta a 7 milioni all’anno.
L’interesse dei committenti risiede in primo luogo nel fornire le prestazioni di trasporto a un rapporto qualità-prezzo per quanto possibile ottimale. Infatti, essi favoriscono tendenzialmente la concorrenza tra i fornitori di prestazioni, poiché garantisce un miglioramento continuo del rapporto tra le prestazioni fornite e le indennità da versare. Attualmente però la concorrenza è presente soltanto in misura limitata.
In linea di massima ai committenti poco importa quale sia l’impresa che fornisce la prestazione auspicata (purché non siano anch’essi proprietari di un’impresa).