Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/14: Modifica della legge sul contrassegno stradale nel quadro dell'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 39 pagine

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del messaggio, conformemente alle disposizioni della legge del 18 marzo 200512 sulla consultazione.

2 Sistema odierno: importo annuale forfetario sotto forma di contrassegno adesivo

In linea di massima, il contrassegno ha un unico scopo: consentire ai conducenti di provare che hanno pagato la tassa dovuta per poter circolare sulle strade nazionali. Per fornire la prova del pagamento della tassa, nell’ambito della fiscalità stradale in Europa vengono attualmente applicate quattro varianti:

- modulo (analogamente alla tassa sul traffico pesante per i veicoli esteri): la pro-

va del pagamento è costituita da un modulo munito di timbro e firma che il conducente deve portare con sé nel veicolo;

- quietanza esposta in modo visibile (contrassegno adesivo): la prova del paga-

mento della tassa è costituita da un contrassegno adesivo che va attaccato in modo visibile al parabrezza;

- banca dati (contrassegno elettronico): il pagamento della tassa viene registrato

in una banca dati e la targa di controllo serve per identificare il relativo veicolo;

- apparecchio installato nel veicolo (analogamente alla TTPCP13): sul veicolo vie-

ne montato un piccolo apparecchio o un registratore dei dati. Nel primo caso, sull’apparecchio viene caricato un determinato importo che è scalato in caso di utilizzazione dell’autostrada. Nel secondo caso, l’apparecchio registra automaticamente le prestazioni chilometriche del veicolo. La tassa viene pagata dopo l’utilizzazione della strada. Entrambi gli apparecchi possono essere letti

dall’esterno del veicolo.

Nel 1985 la Svizzera ha deciso di adottare, quale prova del pagamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, il contrassegno adesivo. L’odierno sistema si basa su un importo annuale forfetario, inferiore rispetto alle tasse autostradali estere. Il diritto all’utilizzazione delle strade nazionali assoggettate alla tassa (autostrade e semiautostrade) viene acquisito attraverso un contrassegno adesivo.

Quest’ultimo è di facile gestione ed è ben accettato dai conducenti (vedi capitolo 3.2). Il sistema è tuttavia poco flessibile per quanto riguarda eventuali aumenti di prezzo, nuove strutture tariffarie, moderne forme di distribuzione (Internet, telefonia mobile ecc.) e controlli automatici.

Nel 2009 sono stati venduti 8,76 milioni di contrassegni. La rete di distribuzione copre l’intero territorio nazionale ed è gestita dai Cantoni (5,32 mio. di contrassegni; i punti vendita sono le autorimesse, i distributori di benzina, gli uffici postali ecc.). Per contro, la rete di distribuzione all’estero può essere ulteriormente ampliata (1,57 mio. di contrassegni, venduti principalmente da automobile club, uffici turistici ecc.). Al confine l’AFD ha venduto complessivamente 1,87 milioni di contrassegni; la vendita da parte degli uffici doganali ha tuttavia causato, a volte, importanti perturbazioni del traffico. Le entrate lorde del 2009 sono ammontate a circa 359 milioni di franchi, 41 dei quali coprono i costi d’esercizio. Questi ultimi sono costituiti da spese amministrative compresi i costi di stampa (10,6 mio. fr.) e dal compenso per i distributori in Svizzera (23,7 mio. fr.) e all’estero (6,7 mio. fr.).

12 Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) 13 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni