Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/14: Modifica della legge sul contrassegno stradale nel quadro dell'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 39 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

L’aumento del prezzo del contrassegno annuale a 100 franchi e l’introduzione del contrassegno bimestrale da 40 franchi portano a maggiori entrate nette per un importo di circa 302 milioni di franchi. Le entrate lorde complessive ammontano a circa 675 milioni di franchi, impiegati, ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 Cost. e delle disposizioni della LUMin, per la circolazione stradale. Per la gestione dei 400 chilometri di strade nazionali ripresi dai Cantoni, la Confederazione ha a disposizione ulteriori 272 milioni di franchi.

A causa dei due generi di contrassegno da produrre, del compenso (basato sul numero di contrassegni) per i punti vendita e dell’intensificazione dei controlli, i costi d’esercizio annuali aumenteranno di circa 14 milioni, raggiungendo approssimativamente i 55 milioni di franchi. Questi costi possono tuttavia subire variazioni a seconda del numero di contrassegni venduti e della frequenza dei controlli.

I maggiori controlli comportano un aumento delle entrate derivate dalle multe. I costi di questi controlli dovrebbero essere compensati dalle maggiori entrate realizzate nello stesso periodo di tempo.

Per i Cantoni

Con l’introduzione del contrassegno bimestrale vengono complessivamente venduti più contrassegni rispetto al sistema del contrassegno annuale unico. I Cantoni, o i loro partner incaricati della vendita, ricevono un compenso per ogni contrassegno venduto. L’importo di questo compenso corrisponde all’incirca all’attuale aliquota espressa in franchi. I Cantoni, o i loro partner, possono pertanto contare su entrate pari a quelle odierne o addirittura superiori (a condizione che i conducenti svizzeri acquistino anche loro più contrassegni di breve durata).

Se i Cantoni interni intensificheranno i necessari controlli dei contrassegni, potranno anche essi beneficiare di notevoli maggiori entrate derivate dalle multe. I costi supplementari annuali per questi controlli dovrebbero essere compensati dalle maggiori entrate realizzate nello stesso periodo di tempo.

Secondo l’articolo 4 capoverso 5 LUMin, ai Cantoni spetta, quali contributi non direttamente vincolati alle opere, il dieci per cento delle entrate nette derivate

dall’aumento del prezzo del contrassegno. L’importo destinato ai Cantoni corrisponde a saldo all’importo che essi devono versare quale compensazione per i maggiori costi risultanti per la Confederazione a seguito della riclassificazione dei circa 400 chilometri di strade cantonali in strade nazionali. Per alcuni Cantoni ciò potrebbe tuttavia provocare squilibri dato che le compensazioni dovute sulla scorta del nuovo decreto concernente la rete delle strade nazionali sono dovute sulla base delle strade principali effettivamente cedute, mentre le maggiori entrate derivate dal contrassegno sono distribuite su tutti i Cantoni sulla base di un’altra chiave di ripartizione (art. 26-31 OUMin14).

Sull’economia nazionale

L’aumento della tassa annuale e il frazionamento temporale comportano un maggiore onere finanziario per gli attori economici. In questo modo aumenta l’aliquota d’imposizione e la quota dei contributi. Le maggiori entrate sono destinate al traffico stradale e dunque agli operatori economici direttamente interessati. Gli introiti della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali sono impiegati, ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 Cost. e delle disposizioni della LUMin, per compiti e spese connessi alla circolazione stradale.

14

Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

(RS 725.116.21)