Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/14: Modifica della legge sul contrassegno stradale nel quadro dell'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 39 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 3

Sia i contrassegni annuali sia quelli bimestrali relativi all’anno in corso possono essere acquistati solo nel periodo compreso tra il 1° dicembre dell’anno precedente e il 30 novembre dell’anno in corso.

7.4.4 Art. 8a Contrassegno bimestrale

Capoverso 1

Il periodo di validità del contrassegno bimestrale inizia il giorno corrispondente al foro praticato nel contrassegno da una persona autorizzata (cpv. 2). Il giorno

dell’acquisto non deve necessariamente corrispondere al primo giorno di utilizzazione delle strade nazionali assoggettate alla tassa. Su richiesta del conducente, il contrassegno può essere forato in corrispondenza di un altro giorno. Le strade assoggettate alla tassa possono tuttavia essere utilizzate solamente a partire dal giorno corrispondente al foro.

Il periodo di validità del contrassegno bimestrale termina lo stesso giorno di due mesi dopo (p. es. foro corrispondente al 15 marzo, periodo di validità fino al 15 maggio). Se nel mese in cui termina il periodo di validità manca il relativo giorno, il periodo termina l’ultimo giorno del mese (p. es. foro corrispondente al 31 luglio, periodo di validità fino al 30 settembre).

Il contrassegno bimestrale può tuttavia essere utilizzato solo dal 1° dicembre

dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dal fatto che il 31 gennaio il periodo di due mesi sia già terminato o meno (art. 8 cpv. 2). Se, per esempio, il contrassegno è acquistato il 15 novembre e il conducente chiede di forarlo in corrispondenza del 10 dicembre, esso è valido solo fino al 31 gennaio dell’anno successivo.

Capoverso 2

Il contrassegno bimestrale deve essere forato presso il punto vendita al momento dell’acquisto. I contrassegni possono essere forati unicamente dal personale

dell’AFD e dei Cantoni nonché dai terzi autorizzati da queste due autorità a riscuotere la tassa. Se il contrassegno è forato da una persona non autorizzata, esso non è valido e non dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa (vedi art. 7 cpv. 5).

7.4.5 Art. 9 cpv. 1, primo periodo

Sia il contrassegno annuale sia quello bimestrale sono rilasciati dall’AFD.

7.4.6 Art. 14 cpv. 1

Adeguamento redazionale a causa dell’inserimento del contrassegno bimestrale nell’articolo 8a.

7.4.7 Entrata in vigore

La modifica di legge è posta in vigore dal Consiglio federale solo quando l’importo dell’accantonamento dei mezzi a destinazione vincolata nel FSTS scende al di sotto di un miliardo di franchi.