Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/14: Modifica della legge sul contrassegno stradale nel quadro dell'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 39 pagine

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1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata7.

Il FSTS è uno strumento esclusivamente contabile. Le entrate e le uscite registrate sono parte integrante del consuntivo e sono sottoposte, in particolare, anche al freno all’indebitamento. La differenza annua tra entrate e uscite aumenta o riduce il saldo delle eccedenze di entrate cumulate dai mezzi a destinazione vincolata del FSTS. Questo saldo corrisponde alle eccedenze riservate per le future uscite a destinazione vincolata.

Il fondo infrastrutturale (FI) è alimentato dai versamenti del FSTS. La differenza rispetto agli altri compiti finanziati dal FSTS consiste nel fatto che il FI dispone di una contabilità separata (bilancio e conto economico). I versamenti al FI sono contabilizzati quali uscite nel consuntivo e addebitati al FSTS. Come ogni altra uscita della Confederazione, essi gravano quindi i conti della Confederazione. Ne consegue che ogni attribuzione di mezzi dal FSTS al FI ha un’incidenza sul freno all’indebitamento al momento della contabilizzazione, che ogni aumento dei versamenti al FI è addebitato al FSTS e, a seconda del caso, è in concorrenza con gli altri compiti del FSTS. Questa situazione di concorrenza è disciplinata all’articolo 2 capoverso 3 della legge del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale8.

1.5 Tassa sul contrassegno stradale

La riscossione della tassa sul contrassegno stradale compete, fin dalla sua introduzione nel 1985, all’Amministrazione federale delle dogane (AFD). La base legale per la sua riscossione è costituita dall’articolo 86 capoverso 2 Cost., dalle disposizioni finali del decreto federale del 18 dicembre 19989 su una nuova Costituzione federale, le quali prevedono che l’articolo 36quinquiesdell’abrogata Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 deve essere trasposto a livello di legge e rimane applicabile fino all’entrata in vigore della pertinente disposizione legislativa, nonché dall’ordinanza del 26 ottobre 199410 sul contrassegno stradale.

Il 19 marzo 2010 il Parlamento ha approvato la nuova legge sul contrassegno stradale11, che il Consiglio federale prevede di porre in vigore il 1° dicembre 2011, unitamente alla rielaborata OUSN.

I costi per le strade nazionali aumentano continuamente anche a causa del rincaro. Da lungo tempo, questo rincaro delle uscite non è stato compensato dalle entrate. Il contrassegno stradale è stato introdotto nel 1985 e allora costava 30 franchi. Nel 1995 il prezzo è stato aumentato a 40 franchi. Per compensare il rincaro accumulato dal 1995, il contrassegno dovrebbe attualmente costare circa 45 franchi.

1.6 Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali

Con il decreto federale concernente la rete delle strade nazionali, le Camere federali hanno definito, nel 1960, le vie di collegamento di importanza nazionale. Le pianificazioni effettuate allora non corrispondono più alle esigenze odierne e future. Per questo motivo, il Consiglio federale ha effettuato una verifica approfondita del summenzionato decreto, nell’ambito dell’elaborazione del Piano settoriale dei trasporti.

7 LUMin; RS 725.116.2 8 Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (RS 725.13) 9 RU 1999 2556 10 Ordinanza del 26 ottobre 1994 concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (OUSN; RS 741.72) 11 Legge federale del 19 marzo 2010 concernente la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUSN; FF 2010 1865)