Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/14: Modifica della legge sul contrassegno stradale nel quadro dell'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 39 pagine
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7 Contrassegno annuale e contrassegno bimestrale sotto forma di contrassegno adesivo
7.1 Fatti
7.1.1 Forma della tassa
La tassa è pagata mediante l’acquisto di un contrassegno adesivo annuale o bimestrale, che serve anche quale prova del pagamento; esso va infatti apposto in modo visibile al parabrezza. Il contrassegno annuale è valido, come l’attuale contrassegno, dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo e costa 100 franchi. Il contrassegno bimestrale consente l’utilizzazione delle strade assoggettate alla tassa durante un periodo di due mesi compreso tra il 1° dicembre dell’anno precedente e il 31 gennaio dell’anno successivo e costa 40 franchi. La sua durata di validità inizia il giorno corrispondente al foro praticato nel contrassegno. Tale giorno non deve necessariamente coincidere con il giorno dell’acquisto. Il periodo di validità termina lo stesso giorno di due mesi dopo (p. es. foro corrispondente al 15 marzo, periodo di validità fino al 15 maggio). Se nel mese in cui termina il periodo di validità manca il relativo giorno, il periodo termina l’ultimo giorno del mese (p. es. foro corrispondente al 31 luglio, periodo di validità fino al 30 settembre).
Come finora, il contrassegno è legato al veicolo; è pertanto vietato trasferirlo su un altro veicolo. In caso contrario, bisognerebbe prevedere importanti minori entrate (i conducenti esteri, p. es., rivenderebbero a conoscenti o via Internet il contrassegno acquistato per le vacanze).
7.1.2 Vendita
I contrassegni sono rilasciati dall’AFD e possono essere acquistati in Svizzera presso i punti vendita usuali (uffici postali, distributori di benzina, autorimesse ecc.).
L’AFD è competente della vendita al confine e dei partner che si occupano per suo conto della vendita all’estero (automobile club, uffici turistici ecc.).
Con l’introduzione di un frazionamento temporale, si prevede che numerosi conducenti esteri non acquisteranno il contrassegno bimestrale all’estero, ma direttamente al confine. Benché il contrassegno bimestrale possa essere forato in anticipo in corrispondenza di qualsiasi data, i conducenti esteri, contrariamente a quelli svizzeri, ricorreranno molto meno a questa possibilità. A seconda del motivo e del tipo di viaggio nonché del volume di traffico o della distanza dal confine svizzero, per i turisti stranieri è difficile determinare con esattezza in anticipo la data precisa in cui utilizzeranno per la prima volta le strade assoggettate alla tassa. Con l’attuale sistema del contrassegno annuale, per loro è irrilevante se entrano in Svizzera due giorni prima o dopo la data prevista. Con il nuovo sistema, invece, i conducenti esteri acquisteranno il contrassegno all’ultimo momento al confine. Per questo motivo, bisognerà provvedere a munire i valichi di confine autostradali di appositi locali per la vendita. In caso di passaggio al contrassegno elettronico, tali locali potranno continuare a essere utilizzati. Vista la distanza tra questi ultimi e gli effettivi uffici doganali, la vendita presso questi valichi di confine dovrà avvenire principalmente tramite terzi. Inoltre, dato che l’acquirente deve decidere quale contrassegno acquistare (annuale o bimestrale) e che il contrassegno bimestrale deve essere forato, la vendita dura inevitabilmente più a lungo.