Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/14: Modifica della legge sul contrassegno stradale nel quadro dell'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 39 pagine

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8 Contrassegno annuale e contrassegno bimestrale sotto forma di contrassegno elettronico

8.1 Fatti

8.1.1 Forma della tassa

Il numero della targa di controllo è registrato in una banca dati. Questa registrazione corrisponde all’acquisizione di un contrassegno virtuale. La prova del pagamento della tassa, e quindi l’autorizzazione per l’utilizzazione delle strade assoggettate a tale tassa, sono registrate in un apposito sistema. I dati elettronici comprendono, tra l’altro, la targa di controllo e il relativo periodo di validità. Questi dati sono aggiornati in tempo reale; ciò significa che se la registrazione avviene su un computer collegato al sistema, i dati sono subito messi a disposizione ed è possibile utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa con il relativo veicolo.

Contrariamente al sistema attuale, il contrassegno è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre. Un periodo di transizione (dal 1° dicembre al 31 gennaio) non è più necessario, visto che il contrassegno per l’anno successivo può essere acquistato già in anticipo. Oltre al contrassegno annuale, è disponibile un contrassegno bimestrale, la cui durata di validità può invece toccare due anni diversi (p. es. dal 15 dicembre al 15 febbraio). Il periodo di validità inizia il giorno registrato nel sistema e termina lo stesso giorno di due mesi dopo (p. es. inizio del periodo di validità il 15 marzo, fine del periodo il 15 maggio). Se nel mese in cui termina il periodo di validità manca il relativo giorno, il periodo termina l’ultimo giorno del mese (p. es. inizio del periodo di validità il 31 luglio, fine del periodo il 30 settembre). La tassa per un anno corrisponde a 100 franchi, quella per due mesi a 40 franchi.

8.1.2 Vendita

La vendita del contrassegno può avvenire in modi diversi, per esempio via Internet, presso distributori automatici o punti vendita (autorimesse, uffici postali ecc.) oppure, eventualmente, mediante polizza di versamento. Con il contrassegno virtuale si semplifica la vendita all’estero e si risolvono i problemi pratici legati al contrassegno (incollarlo al parabrezza e staccarlo).

La registrazione via Internet offre interessanti possibilità: i conducenti possono infatti registrare la propria targa di controllo a qualsiasi ora del giorno e della notte e da qualsiasi computer. Ciò significa una distribuzione su quasi tutto il territorio senza le relative spese (ad eccezione di quelle per le carte di credito). Tutte le varianti di questo tipo di distribuzione si basano su un accesso virtuale e diretto al sistema di registrazione.

8.1.3 Controlli

I controlli del contrassegno elettronico possono essere eseguiti anche se il traffico è in movimento. Non vi è dunque pericolo di formazione di colonne.

Sulle strade assoggettate alla tassa vengono installati degli impianti di controllo (radiofari) in punti molto trafficati. Questa procedura è molto simile a quella relativa ai controlli della TTPCP e ai nuovi controlli della velocità su tratti stradali. La targa di controllo viene rilevata da una telecamera e trasmessa immediatamente al sistema, il quale verifica, nella banca dati, se per questa targa vi è una registrazione valida. In caso affermativo, i dati rilevati vengono cancellati. Se invece la targa non è registrata, la procedura è diversa a seconda che si tratti di veicoli svizzeri o esteri. Nel primo caso, il conducente riceve per posta una fattura per la mancata registrazione della targa e una multa. In caso di conducenti stranieri, invece, a causa degli ordi-