Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/14: Modifica della legge sul contrassegno stradale nel quadro dell'adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 39 pagine
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- La situazione del traffico al confine si inasprisce, anche se il locale per la vendita viene collocato a distanza dalla strada.
- I nuovi locali per la vendita al confine devono essere costruiti o ristrutturati.
7.4 Commento ai singoli articoli
(Si riferisce solo ai nuovi articoli o agli articoli e capoversi modificati. L’intera LUSN è a disposizione nel foglio federale: FF 2010 1865
[http://www.admin.ch/ch/i/ff/2010/1865.pdf]).
7.4.1 Art. 6 Importo della tassa e restituzione
Capoverso 1
I conducenti possono ora scegliere tra il contrassegno annuale e quello bimestrale.
Il contrassegno annuale costa 100 franchi. Dall’introduzione del contrassegno nel 1985, si tratta del secondo aumento; il primo è avvenuto nel 1995, quando il prezzo è stato portato da 30 a 40 franchi.
Il nuovo contrassegno bimestrale costa 40 franchi.
Capoverso 2
Come finora, la tassa non viene restituita.
7.4.2 Art. 7 cpv. 1, 4, frase introduttiva e 5 (nuovo)
Capoverso 1
Adeguamento redazionale a causa del frazionamento.
Capoverso 4
Adeguamento redazionale.
Capoverso 5
Se non è forato oppure se non è stato forato da un ufficio autorizzato (vedi art. 8a cpv. 2), il contrassegno bimestrale non è valido e non dà pertanto diritto a utilizzare le autostrade e semiautostrade.
7.4.3 Art. 8 Periodo di validità
Capoverso 1
Il periodo di validità per quanto riguarda il contrassegno annuale rimane invariato: le strade nazionali assoggettate alla tassa possono essere utilizzate per 14 mesi, dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno seguente. Il periodo di sovrapposizione di due mesi concede ai conducenti un ampio margine per sostituire il contrassegno.
Capoverso 2
Con il contrassegno bimestrale è possibile utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa per due mesi, tra il 1° dicembre dell’anno precedente e il 31 gennaio dell’anno seguente.