Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine

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La Conferenza delle autorità inquirenti svizzere osserva, con riferimento all’AIMP e alla LBVM, che la LPD non è applicabile.

Per la Camera fiduciaria, le spiegazioni attestano il massiccio bisogno d’interpretazione che si crea quando in un sistema normativo vengono introdotte nuove disposizioni e dimostrano che la cooperazione internazionale può essere disciplinata in maniera consona solo mediante leggi speciali.

Interpharma e la Swiss-American Chamber of Commerce sollevano - facendo riferimento tra l’altro all’articolo 10 della nuova legge sui consulenti in brevetti - il tema del segreto professionale degli avvocati per i giuristi d’impresa e formulano un’identica proposta di integrazione dell’articolo 5:

«1...(invariato)

2Si applicano le disposizioni del Codice penale, segnatamente gli articoli 271, 273 e 321 CP, nonché le pene previste dalla legge sulle banche e della legge sulle borse, segnatamente l’articolo 47 LBCR e l’articolo 43 LBVM, nella misura in cui la presente legge o le disposizioni speciali di cui all’articolo 4 non prevedano altrimenti.»

Di conseguenza, andrebbero modificati, come richiesto anche dal PLR, l’articolo 321 numero 1 CP, gli articoli 171 capoverso 1 e 264 capoverso 1 lettera d CPP, l’articolo 160 capoverso 1 lettera b CPC, l’articolo 51a della legge di procedura civile federale, l’articolo 13 capoverso 1bisPA e l’articolo 46 capoverso 3 DPA9. Si farebbe così un ulteriore e coerente passo avanti nella tutela del segreto professionale degli avvocati, tale da allineare questa normativa all’ln-house Counsel-Client Privilege statunitense.

La Swiss-American Chamber of Commerce sottolinea quanto sia importante non percepire la legge come un blocking statute, una figura che non viene minimamente considerata nella prassi giudiziaria statunitense. Questo problema va chiarito ricorrendo a una perizia.

Articolo 6 Consulenza e coordinamento

Quattro Cantoni hanno formulato osservazioni riguardo a questa disposizione: AG lamenta che non è chiaro se la consulenza si estenda anche alle autorità cantonali mentre GE e SZ presumono che anche le autorità cantonali che curano contatti con autorità straniere possano fruire della consulenza dell’Ufficio federale di giustizia. A tal proposito, ZH propone di inserire nel testo della legge il seguente chiarimento:

«L’Ufficio federale di giustizia fornisce consulenza in materia di cooperazione internazionale alle altre unità dell’Amministrazione federale e assicura il coordinamento. Esso fornisce inoltre consulenza in materia di cooperazione internazionale alle autorità cantonali, nella misura in cui queste sono competenti per l’attuazione di leggi federali.»

La richiesta di riconoscere anche ai Cantoni la possibilità di avvalersi della consulenza dell’Ufficio federale di giustizia è espressamente appoggiata dalla Federazione

dell’industria orologiera svizzera FH.

9 Per queste disposizioni verranno avanzate concrete proposte testuali.