Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
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cooperazione tra autorità nello scambio transfrontaliero di informazioni. L’USS rammenta inoltre che lo scambio di informazioni di carattere penale e processuale (penale) nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale o del diritto processuale e della competenza territoriale in ambito internazionale è già abbondantemente codificato. Per le restanti fattispecie ora contemplate dalla LCTS bisogna pertanto prevedere l’obbligo di previa informazione dell’autorità svizzera per le fattispecie di cui all’articolo 13. Il capoverso 2 e il capoverso 3 lettera b devono essere definitivamente cancellati, aggiungendo un capoverso 4 che stabilisca che anche gli interessati in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 lettera a devono essere messi al corrente dell’imminente scambio di informazioni.
Per l’ASB, la comunicazione delle informazioni all’interessato può essere esclusa solo se ciò è previsto da una disposizione di legge speciale che tenga conto delle esigenze del corrispondente settore (come ad esempio la LBVM). Il capoverso 2 andrebbe di conseguenza cancellato o sostituito con un rimando alla disposizione di legge speciale.
Per la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere l’informazione comunicata a posteriori in base al capoverso 2 non rappresenta alcun problema, a condizione che sia garantito che le informazioni previamente trasmesse non siano utilizzate a fini di prova qualora l’interessato impugni la decisione.
La Camera fiduciaria ritiene che l’articolo 13 non sia adeguato come disposizione di carattere generale, poiché la materia può essere disciplinata appropriatamente solo in singole leggi o in trattati internazionali.
L’Università di Basilea suggerisce di concretizzare l’obbligo di informazione a posteriori, ad esempio specificando «non appena il motivo d’impedimento è cessato».
ScienceIndustries è del parere che la trasmissione di informazioni a terzi sia un tema estremamente critico quando si tratta di informazioni commerciali riservate; respinge la proposta di informare l’interessato posteriormente della trasmissione di informazioni che violano interessi economici e altri interessi degni di protezione. Una procedura di questo tipo può causare ingenti danni economici. Oltre a cancellare il capoverso 3, il capoverso 2 andrebbe modificato come segue:
«2 Può astenersi dall’informare l’interessato prima della trasmissione dell’informazione se ciò compromette lo scopo della cooperazione internazionale o l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. In tal caso gli interessati devono essere informati posteriormente. La trasmissione di informazioni relative a interessi economici e ad altri interessi degni di protezione avviene dopo aver informato l’interessato.»
La Federazione dell’industria orologiera svizzera FH ritiene che gli interessati debbano essere informati anche in merito alle domande cui l’autorità richiesta non intende dare seguito. Nel capoverso 1 deve inoltre essere chiarito che in linea di massima si tratta di un obbligo di informazione in capo alle autorità svizzere.
L’Università di Friburgo considera inaccettabile che ci si possa astenere dall’informare l’interessato prima della trasmissione dei dati se questo compromette le finalità della cooperazione internazionale o un efficace adempimento dei compiti dell’autorità richiedente. Una disposizione di questo tipo rasenta le disposizioni poco trasparenti e incontrollabili dei servizi segreti.