Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 34 pagine
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Articolo 14 Diritti e obblighi degli interessati
ZH ritiene che la disposizione dell’articolo 14 sia incompleta: il diritto di rifiutare la cooperazione sussistere infatti anche con riferimento a determinate relazioni protette (p. es. per la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato; cfr. art. 13, cpv. 1bisdella legge sulla procedura amministrativa, PA)12. Il capoverso 2 andrebbe pertanto formulato come segue:
«2 Possono rifiutarsi di cooperare se fanno valere:
a. un obbligo legale di mantenere il segreto o un diritto legale di rifiutare la cooperazione; o
b. il diritto di non deporre a proprio carico.»
La Camera fiduciaria è contraria alla creazione di un obbligo generico di comunicare informazioni alle autorità straniere. Questo tipo di obbligo causerebbe per lo più conflitti tra obblighi nei settori che soggiacciono all’obbligo del segreto non in forza di una legge (penale) ma solo in forza di un contratto.
ScienceIndustries attribuisce la massima priorità alla tutela delle informazioni commerciali riservate che non rientrano né nell’obbligo legale di mantenere il segreto, né nel diritto di non deporre a proprio carico. Il capoverso 2 va pertanto formulato come segue:
«2 Possono rifiutarsi di cooperare se fanno valere:
a. un obbligo legale di mantenere il segreto; o
b. il diritto di non deporre a proprio carico; o
c. la tutela di informazioni commerciali riservate.»
L’Università di Berna (cfr. anche le osservazioni di cui all’articolo 4) osserva che in materia civile l’autorità giudiziaria esecutiva applica il codice di procedura civile. Questa prassi si basa sulla considerazione delle peculiarità funzionali dell’assistenza giudiziaria in materia civile e non vi si dovrebbe rinunciare. Anche in tale ambito l’articolo 4 capoverso 2 potrebbe però avere conseguenze negative sulla prassi finora adottata.
Articolo 15 Costi
In merito a questa disposizione, solo TI ha osservato che si dovrebbe prevedere espressamente, con un apposito capoverso, l’obbligo di informare l’autorità richiedente – come già chiarito nel rapporto – della possibilità di una partecipazione ai costi.
Sezione 3: Autorizzazioni a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici.
Quantunque le autorità cantonali non siano direttamente interessate da queste tematiche, SO è favorevole al fatto che le condizioni stabilite per le autorizzazioni a procedere, come pure le disposizioni relative alla competenza per rilasciare tali autorizzazioni, siano sancite dalla legge. SH dubita che le disposizioni previste da questa sezione consentano di prevenire eventuali minacce alla sovranità svizzera.
12 Questi principi sono stati recentemente sanciti con la legge federale entrata in vigore il 1° maggio 2013 che adegua le disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati (cfr. RU 2013, 847 e FF 2011, 7255).